Sentenza del 18/04/2018 n. 9449 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che l'Azienda ospedaliera, avendo determinato la base imponibile IRAP con il metodo retributivo previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997, non potesse dedurre i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'Amministrazione richiamava anche l'art. 11 del medesimo decreto legislativo e l'art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda ospedaliera al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per gli anni 2008 e 2009. Ha stabilito che i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro sono deducibili dalla base imponibile IRAP anche per gli enti pubblici e per i soggetti obbligati a utilizzare il metodo retributivo, purché ne sia provato l'effettivo versamento e la riferibilità all'attività soggetta a tassazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1
Nella determinazione della base imponibile: sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
La disposizione ha portata generale e consente la deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro per qualsiasi categoria di soggetto passivo IRAP, indipendentemente dal metodo, analitico o retributivo, utilizzato per determinare la base imponibile.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis, comma 1
Prevede il metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti equiparati, ma non esclude le deduzioni generali previste dall'art. 11.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis
Individua tra i soggetti passivi IRAP le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati, ai quali può applicarsi il metodo retributivo, senza impedire la deduzione dei contributi assicurativi obbligatori.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29
È richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel quadro della disciplina dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, ma non è stato ritenuto ostativo alla loro deducibilità ai fini IRAP.
Cassazione civile, sentenze n. 15036/2017 e n. 29867/2017
La giurisprudenza afferma che i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro costituiscono costi deducibili dalla base imponibile IRAP anche per aziende ospedaliere, aziende sanitarie ed enti pubblici soggetti al metodo retributivo, purché siano effettivamente sostenuti, versati e inerenti all'attività tassata.
Massime di principio
- La deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro ai fini IRAP opera in via generale e non dipende dal metodo utilizzato per calcolare la base imponibile.
- Anche gli enti pubblici, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere soggetti al metodo retributivo possono dedurre tali contributi.
- Per ottenere la deduzione è necessario dimostrare l'effettivo versamento dei contributi e la loro inerenza al personale e all'attività soggetta a IRAP.
- Una disciplina speciale sul metodo di calcolo della base imponibile non elimina automaticamente le deduzioni previste dalle disposizioni comuni, salvo un'espressa limitazione normativa.
- In situazioni analoghe, il contribuente può valutare una richiesta di rimborso per somme IRAP versate senza considerare la deduzione, verificando la documentazione dei pagamenti e i termini applicabili.
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