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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24821/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/04/2021 che aveva confermato le condanne di primo grado per reati riconducibili al clan Marfella (associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., estorsioni aggravate, reati connessi allo stupefacente ai sensi del d.P.R. 309/1990 e altre contestazioni). Le censure, diverse per ciascuno, possono riassumersi come segue: per Foglia si lamenta insufficiente specificità e carenza probatoria in relazione alla partecipazione al sodalizio e alla percezione di somme a titolo di "mesata", nonché la mancata motivazione sulle aggravanti previste dal quarto e sesto comma dell'art. 416-bis; per Nesi si censura la conferma, pur parziale, delle aggravanti (in particolare un richiamo formale all'art. 629 c.p.) non adeguatamente motivato; per Piano si contesta l'erronea qualificazione come partecipante associativo di condotte che sarebbero state solo pagamento di tangenti o riscossioni estorsive occasionali e non contributo stabile all'attività di spaccio; per Racise si deduce carenza di prova per l'estorsione contestata (criticando l'attendibilità dei collaboratori e delle testimonianze) e la non provata sussistenza di aggravanti di legge; per Vivenzio si contesta l'eccessiva genericità delle dichiarazioni a suo carico, l'assenza di elementi che dimostrino l'esecuzione di ordini o un contributo operativo e l'interpretazione alternativa delle intercettazioni; per Caparro e Coccia è stata disposta separazione per impedimento del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: 1) separazione dei procedimenti nei confronti di Caparro Antonio e Coccia Pasquale con rinvio a nuovo ruolo per l'impedimento del difensore; 2) ha accolto parzialmente il ricorso di Nesi Francesco annullando la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; 3) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Racise Salvatore, Foglia Alfredo, Vivenzio Luigi e Piano Claudio; 4) ha condannato i ricorrenti declarati inammissibili al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.) e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilitá dei ricorsi; le richieste difensive sono state in massima parte respinte, fatta eccezione per la parziale accoglienza sul profilo formale relativo all'aggravante art. 629 per Nesi.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi in cassazione ai termini indicati; la Corte rileva che i ricorsi sono stati proposti nei limiti richiesti da tale norma

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 6

    La Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione al sodalizio di tipo mafioso sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni; la Cassazione conferma che, in sede di legittimità, la valutazione unitaria di tali elementi è compatibile e che le aggravanti richiamate possono essere presupposte quando emergano il controllo pervasivo di attività economiche e la detenzione di armi

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629, comma 2, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata richiamasse formalmente tale aggravante senza un adeguato apparato argomentativo, per cui ha annullato la decisione limitatamente a quel profilo con rinvio per nuovo giudizio

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991

    art. 7 d.l. n. 152/1991, conv. con l. n. 203/1991

    Richiamata in sede di merito come circostanza aggravante collegata a modalità di tipo associativo/ruolo nel clan; la Corte territoriale aveva motivato in merito e la Cassazione ha valutato le argomentazioni come non specificamente attaccate nei ricorsi

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo U)

    La contestazione relativa al traffico di stupefacenti è stata ritenuta dal giudice di merito inserita nel più ampio quadro associativo; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano rivalutazione del materiale intercettato e del contesto

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di sindacare in cassazione la valutazione del merito e del significato della prova salvo vizi di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure perché miravano a rinnovare una valutazione di merito

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La sentenza di appello aveva riconosciuto tale circostanza attenuante nei confronti di Nesi; la Cassazione registra tale riconoscimento nel fascicolo di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000,00

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito: proposizioni generiche e richieste di rivalutazione del fatto non sono ammissibili
  • Quando esistono due pronunce conformi (tribunale e corte d'appello), le motivazioni si integrano reciprocamente e formano un unico corpo argomentativo che la Cassazione valuta nel suo insieme
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riconoscimenti, riscontri testimoniali), possono costituire base sufficiente per la condanna; la Cassazione non riesamina il merito della valutazione probatoria salvo vizi motivazionali
  • Un richiamo formale a circostanze aggravanti senza adeguata specifica argomentazione può comportare l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per nuovo giudizio
  • La percezione di somme da parte di detenuti o dei loro familiari, se inserita in un contesto probatorio coerente, può essere interpretata come strumento di fidelizzazione e prova di partecipazione al clan
  • Le contestazioni relative all'attendibilità dei testi e dei collaboratori devono essere articolate e specifiche per poter essere esaminate in Cassazione; critiche generiche all'attendibilità sono inammissibili
  • Se si invoca l'assenza di prove per dimostrare un ruolo operativo, è necessario indicare in quale punto la motivazione è illogica o contraddittoria: la mera affermazione di insufficienza non è sufficiente

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