Sentenza n. 3550/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 15 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta. L’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva infatti attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 10 ottobre 2025. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del limitato intervallo temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenienza di un’attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio; nel caso concreto la richiesta è rimasta assorbita dalla sopravvenuta attivazione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche se non è ancora stato adottato il provvedimento finale.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione di una domanda di visto integra, ai fini dell’azione contro il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando costituisce l’adempimento concretamente domandato dall’interessato.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla necessità di fronteggiare un elevato numero di istanze analoghe; ciò non impedisce la restituzione al ricorrente del contributo unificato ove versato.
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