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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11257/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (artt. 78, 79, 44, 458, 419 c.p.p.) con specifico rilievo sull'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Il ricorrente sosteneva che l'udienza fosse stata fissata esclusivamente per decidere sulla proposta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e che, pertanto, la parte civile non avrebbe dovuto potersi costituire né ottenere la rifusione delle spese sostenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la premessa del ricorrente: la proposta di patteggiamento era intervenuta nell'udienza preliminare (sede prevista dal codice), nella quale la costituzione della parte civile è ammissibile. La Corte ha inoltre precisato la differenza tra l'udienza disciplinata dall'art. 447 c.p.p. (udienza nel corso delle indagini preliminari, nella quale la persona offesa non è normalmente avvisata né ammessa a costituirsi) e l'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p., in cui la costituzione della parte civile è consentita. Ha ricordato che la condanna alle spese prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. è autonoma rispetto al riconoscimento del risarcimento del danno. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata l'inammissibilità per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Consente la definizione del procedimento per accordo tra PM e imputato e prevede la possibilità di condannare l'imputato alle spese; la condanna alle spese prevista dal comma 2 è autonoma rispetto al riconoscimento del risarcimento del danno alla parte civile.

  • art. 419 c.p.p.

    Disciplina l'udienza preliminare nella quale la costituzione della parte civile è espressamente ammessa; in tale sede la persona offesa può essere avvisata e costituirsi.

  • art. 447 c.p.p.

    Regola l'udienza nel corso delle indagini preliminari (diversa dall'udienza preliminare) in cui il danneggiato non ha di regola ragioni giuridiche per costituirsi parte civile e l'avviso alla persona offesa non è previsto come nell'art. 419 c.p.p.

  • art. 420 c.p.p.

    Individua la fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in sede di udienza preliminare; se le parti sono già ammesse a formalizzare richieste ex art. 444, tale fase è considerata superata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese processuali a carico del ricorrente.

  • L. 479/1999

    Ha modificato la disciplina relativa alla condanna alle spese nell'ambito delle definizioni previste dall'art. 444 c.p.p., confermando l'autonomia della condanna alle spese rispetto al risarcimento del danno.

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 47803/2008 (D'Avino)

    Sottolinea la differenza tra l'udienza fissata nel corso delle indagini (art. 447) e l'udienza preliminare (art. 419) quanto alla possibilità per la parte civile di costituirsi.

  • Giurisprudenza: Sez. 5 n. 8227/2022

    Richiamata nel ricorso ma relativa a ipotesi diversa (udienza nel corso delle indagini); la Corte evidenzia che non è applicabile automaticamente alla fattispecie di udienza preliminare in cui si è proposto il patteggiamento.

  • Giurisprudenza: Sez. 3 n. 32768/2022

    Richiamata per l'osservazione che l'esistenza di un accordo depositato prima dell'udienza non assicura l'accoglimento del patteggiamento e non preclude la costituzione della parte civile in udienza preliminare.

Massime di principio

  • Se la proposta di patteggiamento viene formalizzata in udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) la costituzione della parte civile è ammessa e la stessa può ottenere la rifusione delle spese processuali anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • L'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p. (nel corso delle indagini) è diversa dall'udienza preliminare: nella prima la persona offesa non ha di regola titolo per costituirsi, nella seconda invece la costituzione è consentita.
  • La mera esistenza di un accordo di patteggiamento depositato prima dell'udienza non impedisce alla parte civile di costituirsi in udienza preliminare né garantisce automaticamente l'accoglimento del patteggiamento.
  • La condanna alle spese prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. è autonoma rispetto al riconoscimento del risarcimento del danno: la parte civile può ottenere la rifusione delle spese anche se non le è riconosciuto un risarcimento nella stessa pronuncia.
  • Nel proporre ricorso in cassazione è essenziale fondare l'impugnazione su presupposti di diritto solidi: questioni procedurali fondate su una lettura erronea della natura dell'udienza (art. 419 vs art. 447) possono rendere il ricorso inammissibile e comportare sanzioni (spese e ammende).
  • Prima di contestare l'ammissione della parte civile, verificare la natura formale e sostanziale dell'udienza (se è una udienza preliminare o un'udienza nel corso delle indagini) e la presenza/forma di eventuali avvisi alla persona offesa.

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