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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28528/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originaria riguardava la domanda di un soggetto che chiedeva accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, assumendo che il rapporto formalmente instaurato fosse in realtà viziato da una illegittima interposizione di manodopera. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda e la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Il ricorrente ha dedotto: 1) l'inosservanza del dovere di astensione da parte di un componente del collegio, sostenendo di non aver potuto proporre ricusazione perché non conoscente la composizione del collegio camerale; 2) un preteso errore percettivo nel ritenere che il ricorso non avesse affrontato la questione dell'estraneità delle mansioni al contratto e nel ritenere il ricorso non conforme all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; 3) un ulteriore errore percettivo sulla parte dell'ordinanza che aveva affermato l'onere del ricorrente di dimostrare la decisività della prova testimoniale non ammessa o non esaminata. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i tre dedotti 'errori percettivi' non integrassero errori revocatori ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 391-bis c.p.c., perché non si trattava di sviste percettive immediate, ma di contestazioni rivolte alla valutazione e interpretazione degli atti e delle censure del ricorso originario, quindi di errori di giudizio non censurabili con revocazione. Inoltre, la dedotta incompatibilità/astensione di un componente del collegio non è stata ritenuta causa di revocazione né di nullità della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto previsto dalla norma.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti; non può consistere in errori di diritto o di valutazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte richiama la censura relativa alla sufficienza dell'esposizione dei motivi del ricorso originario, ma rileva che la questione è stata oggetto di valutazione di merito e non di errore percettivo revocatorio.

  • artt. 115, 116, 414, 416 e 434 c.p.c.

    Erano le norme invocate nel ricorso originario per contestare la valutazione probatoria e la struttura delle censure, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a una rivisitazione del merito.

  • artt. 20-29 d.lgs. 276/2003

    Richiamati nel ricorso originario in tema di interposizione di manodopera, ma non esaminati nel merito nella decisione sulla revocazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso originario sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha osservato che la censura tendeva a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della decisione di legittimità è ammissibile solo se l'errore denunciato è un errore di fatto immediatamente percepibile dagli atti, non richiede valutazioni interpretative ed è decisivo ai fini del dispositivo.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste di errore percettivo, miri in realtà a contestare l'interpretazione del ricorso, la valutazione delle risultanze processuali o la sussunzione della fattispecie concreta nella norma.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di ricorso può costituire errore di fatto revocatorio solo quando la pronuncia manca realmente sul 'capo' devoluto; se la Corte si è pronunciata, sia pure senza esaminare tutte le argomentazioni, la censura attiene a un errore di giudizio e non è revocabile.
  • La deduzione di una mancata ammissione o valutazione della prova in cassazione richiede di allegare specificamente la decisività della prova e la sua idoneità a sovvertire il convincimento del giudice di merito; la mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio è inammissibile.
  • La pretesa incompatibilità o mancata astensione di un componente del collegio di legittimità non integra, di per sé, un motivo di revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. né determina automaticamente la nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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