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Ordinanza

Ordinanza n. 4116/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 aprile 2026, “nella procedura a) per n. 2398 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato art. 1, comma 1, lettera a); Codice concorso AG20261”, nella parte in cui prevede alla clausola di cui all’art. 2, 1° co., lett. a) del bando tra i requisiti di partecipazione il: “non aver compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione: il 26° anno di età, se concorrenti per i posti destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e, per quanto possa occorrere, nella parte in cui prevede alla clausola di cui all’art. 2, 1° co., lett. a) del bando l’elevazione del limite anagrafico per chi ha svolto il servizio militare: “I limiti anagrafici massimi così fissati sono elevati di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni;”, - di tutti gli atti e provvedimenti preordinati presupposti e/o consequenziali o comunque connessi, ove lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi: - il D.P.R. n. 335 del 24/04/1982 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", come modificato dall'art. 3 d. lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove all'art. 6,1° co. prevede quale requisito d’accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni; - il decreto n. 103 del 13 luglio 2018 del Ministero dell'Interno contenente il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", laddove all'art. 1 “ Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico” è stato stabilito il limite d'età di anni 26 e nella parte in cui prevede all'art. 5 “Disposizioni finali” che "I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”.

Giustizia amministrativa202607217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui richiede di non aver compiuto il 26° anno di età e disciplina l'elevazione del limite per il servizio militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di concorso per 2.398 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché le disposizioni normative e regolamentari presupposte, contestando il requisito di partecipazione consistente nel non aver compiuto il 26° anno di età alla scadenza del termine per la domanda. La ricorrente, avendo già compiuto tale età, non ha potuto inoltrare la domanda telematica. Ha dedotto il contrasto del limite anagrafico con la normativa interna ed europea, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di valutazione sommaria, ha ritenuto di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento, richiamato anche da una precedente ordinanza cautelare del 23 giugno 2026, secondo cui il limite di 26 anni previsto per l'accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato, anche con riferimento ai militari in servizio o in congedo, non appare irragionevole né discriminatorio. Il limite è stato ritenuto giustificato, nei limiti della discrezionalità legislativa, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, comprendenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e mansioni esecutive svolte dopo selezione, addestramento e formazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.

  • art. 6 d.P.R. 335/1982

    limite massimo d'età di 26 anni

    Prevede il limite anagrafico per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, oggetto di contestazione.

  • art. 3 d.lgs. 95/2017

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6 del d.P.R. 335/1982.

  • d.m. 13 luglio 2018, n. 103, art. 1

    Individua il limite di età per la partecipazione al concorso pubblico per allievo agente e allievo agente tecnico.

  • d.m. 13 luglio 2018, n. 103, art. 5

    I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

    Stabilisce il momento rilevante per il possesso dei requisiti anagrafici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il limite anagrafico di 26 anni per l'accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato può ritenersi, prima facie, non irragionevole né discriminatorio quando sia giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, dai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla natura esecutiva delle mansioni, svolte dopo selezione, addestramento e formazione.
  • La previsione del limite anagrafico può applicarsi anche ai candidati appartenenti alla categoria dei militari in servizio o in congedo, se riferita alla fase di reclutamento e prevista dalla disciplina applicabile.
  • La valutazione cautelare sulla legittimità di un requisito di partecipazione può fondarsi sull'orientamento consolidato del giudice amministrativo, in assenza di elementi prima facie idonei a giustificarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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