Cassazione Civile, Ordinanza n. 34044/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di euro 500.000 in relazione a due rapporti di conto corrente e alle garanzie prestate a tutela dell’esposizione debitoria. La società debitrice principale e due garanti contestavano, in primo e secondo grado, la genuinità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di conto corrente, di affidamento e sulle garanzie; deducevano inoltre l’illegittimità degli interessi applicati per usura e anatocismo, la nullità delle clausole di capitalizzazione, nonché l’invalidità o l’estinzione delle garanzie per violazione degli artt. 1938, 1939, 1955, 1956 e 1957 c.c. e del principio di buona fede. In cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) violazione delle norme sull’astensione del giudice, perché un componente del collegio d’appello aveva già trattato la causa in primo grado e su istanze istruttorie; inoltre si sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 c.p.c.; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per aver dichiarato coperte dal giudicato le eccezioni riproposte in appello, oltre a contestare la qualificazione delle garanzie e la non operatività degli artt. 1956 e 1957 c.c.; 3) violazione delle norme sull’appello per l’asserita inammissibilità del motivo relativo a usura e anatocismo; 4) mancata ammissione della c.t.u. contabile, ritenuta necessaria per verificare le doglianze sugli interessi e sulle condizioni contrattuali; 5) nullità della c.t.u. grafologica, perché il consulente avrebbe usato documenti non ritualmente prodotti e avrebbe violato i termini fissati per le osservazioni alla bozza.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto tra uno dei ricorrenti e la controricorrente, per rinuncia al ricorso, compensando le spese tra tali parti. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. In particolare, ha escluso la sussistenza di una causa di astensione rilevante ai fini della nullità della sentenza in assenza di ricusazione; ha ritenuto non censurata la qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia e ha comunque giudicato inammissibili varie doglianze per difetto di specificità e di autosufficienza; ha confermato che la censura su usura e anatocismo era formulata in modo generico e non consentiva il controllo richiesto; ha considerato legittimo il diniego implicito di c.t.u. contabile, trattandosi di mezzo istruttorio discrezionale; ha infine escluso la nullità della c.t.u. grafologica, sia perché il consulente può acquisire documenti utili a ricostruire fatti secondari, sia perché il termine concesso per le osservazioni aveva natura ordinatoria e la sua eventuale riduzione non determinava di per sé lesione del diritto di difesa. Le spese di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti in favore della controricorrente cessionaria.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
l'obbligo di astensione è circoscritto all'ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado; non si estende alla mera attività istruttoria o alle ordinanze sulle prove.
art. 52 c.p.c.
la violazione dell'astensione deve essere fatta valere con ricusazione; in mancanza non può essere dedotta come nullità della sentenza in impugnazione.
art. 101, secondo comma, Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa incompatibilità, ma la Corte esclude che la disciplina dell'astensione/racusazione si ponga in contrasto con il giusto processo.
art. 111, secondo comma, Cost.
la Corte ribadisce che imparzialità e terzietà del giudice sono garantite dagli istituti dell'astensione e della ricusazione.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione all'art. 6 CEDU, ma non ritenuto violato.
art. 6, par. 1, CEDU
non aggiunge, secondo la Corte, contenuti ulteriori rispetto ai principi costituzionali già richiamati in tema di imparzialità del giudice.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato in relazione ai vizi motivazionali e di nullità, ma non ritenuto decisivo nei motivi esaminati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare nullità processuali, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio in relazione alla c.t.u. contabile.
art. 1343 c.c.
richiamato tra le norme sostanziali per sostenere l'invalidità delle clausole contrattuali, ma senza accoglimento.
art. 1344 c.c.
richiamato a fondamento dell'asserita illiceità/elusione, senza effetto sul decisum.
art. 1375 c.c.
invocato per la violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto; la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente.
art. 1418 c.c.
richiamato quale norma sulla nullità, ma le censure sono state respinte.
art. 1419 c.c.
richiamato in tema di nullità parziale, senza accoglimento.
art. 1421 c.c.
richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità, ma non decisivo.
art. 1938 c.c.
invocato per contestare la validità delle garanzie, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 1939 c.c.
richiamato in tema di accessorietà/validità della garanzia; la doglianza è stata respinta.
art. 1944 c.c.
richiamato tra le norme sulle fideiussioni/garanzie, ma non fonda l'accoglimento.
art. 1945 c.c.
richiamato a sostegno delle eccezioni opponibili dal garante, non accolto.
art. 1955 c.c.
richiamato per la perdita della surrogazione, senza accoglimento.
art. 1956 c.c.
invocato per l'invalidità/inefficacia della garanzia e per la concessione abusiva di credito, ma la Corte nega l'accoglimento della censura.
art. 1957 c.c.
richiamato per eccepire l'estinzione della garanzia; la doglianza è stata respinta anche in ragione della qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
invocato per la nullità per intese anticoncorrenziali; la Corte esclude l'estensione dei principi sulle fideiussioni al contratto autonomo di garanzia.
art. 3, L. n. 287/1990
richiamato insieme all'art. 2 della legge antitrust, senza esito favorevole.
art. 101 TFUE
richiamato in relazione al dedotto illecito anticoncorrenziale, ma ritenuto non pertinente alla garanzia qualificata come autonoma.
art. 324 c.p.c.
richiamato sul giudicato, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile o infondata.
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato sostanziale per le eccezioni riproposte in appello.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia e vizi della motivazione, ma non ritenuto fondato.
art. 342 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'appello deve contenere una parte argomentativa specificamente contrapposta alla sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
art. 343 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'appello.
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla c.t.u. contabile, senza accoglimento.
art. 191 c.p.c.
norma sulla consulenza tecnica, richiamata nel motivo sulla c.t.u. contabile.
art. 194 c.p.c.
norma sulla consulenza tecnica e sulle indagini peritali, richiamata nel motivo sulla c.t.u. grafologica e contabile.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'utilizzo dei documenti, senza accoglimento.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione probatoria, senza accoglimento.
art. 156 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità relativa della c.t.u. e al regime delle preclusioni.
art. 157 c.p.c.
la Corte distingue le nullità relative della consulenza, soggette al regime preclusivo, dai vizi di merito non preclusi.
art. 159 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla nullità della c.t.u., senza accoglimento.
art. 195 c.p.c.
richiamato in tema di termini e procedimento della consulenza tecnica; il termine per le osservazioni alla bozza ha natura ordinatoria e acceleratoria.
art. 175 c.p.c.
richiamato come base dei poteri di direzione e organizzazione del processo del giudice.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'obbligo di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c. rileva, ai fini della nullità della sentenza, soltanto quando il magistrato abbia già partecipato alla decisione di merito in un precedente grado; la mera attività istruttoria o la pronuncia su istanze probatorie non sono, di regola, sufficienti.
- In materia di imparzialità del giudice, la violazione dell'obbligo di astensione non è normalmente deducibile come motivo di nullità in cassazione se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione.
- La questione di legittimità costituzionale è processualmente rilevante solo se incide sulla decisione della causa; non può essere proposta in via meramente astratta o fine a se stessa.
- Per censurare in cassazione l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità occorre trascrivere non solo i motivi di gravame, ma anche i passaggi decisivi della sentenza di primo grado cui essi si contrapponevano, così da consentire il controllo sulla reale specificità della critica.
- La qualificazione del rapporto di garanzia compiuta dal giudice di merito condiziona l'ammissibilità delle eccezioni opponibili dal garante: se il rapporto è qualificato come contratto autonomo di garanzia, non si estendono automaticamente i principi elaborati per la fideiussione ordinaria, inclusi quelli sulle intese anticoncorrenziali.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice: il diniego di c.t.u. può essere anche implicito e non integra di per sé omessa pronuncia.
- Il consulente tecnico può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti anche se non prodotti dalle parti, purché servano a provare fatti secondari e non i fatti principali gravanti sull'onere probatorio delle parti.
- Il termine assegnato alle parti per osservare la bozza di c.t.u. ha natura ordinatoria e acceleratoria; la sua eventuale riduzione non determina automaticamente nullità, soprattutto se le parti possono comunque svolgere le proprie difese negli scritti conclusivi o nei successivi gradi.
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