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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1 c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: contestavano che le prove non dimostrassero appartenenza o avvalimento di metodo mafioso (la persona offesa non avrebbe indicato vincoli mafiosi, i reperti rituali non sarebbero stati ostentati, Niutta non sarebbe collegabile a un'associazione mafiosa) e che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni e gli elementi probatori

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso operato dalla Corte di appello in esito al rinvio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui per il metodo mafioso non è necessaria un'ostentazione esplicita della mafiosità: può essere sufficiente una intimidazione 'silente' o la capacità intimidatrice che l'associazione esercita nella zona. Sul piano fattuale la sentenza ha ritenuto idonei elementi indiziari e circostanziali (minacce ripetute, esibizione di arma, monitoraggio degli spostamenti della vittima, mediazione allusiva di Niutta, ritrovamenti e legami familiari) a evocare l'utilizzo del metodo mafioso. La Corte di appello ha altresì rideterminato le pene correggendo errori di calcolo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 4.238,90 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso ha natura oggettiva e puo essere riconosciuta anche senza ostentazione diretta della mafiosita: e sufficiente che la condotta evochi o si avvalga della capacità intimidatoria dell'associazione o che la vittima sia indotta a ritenere l'esistenza di tale vincolo

  • art. 629, commi primo e secondo cod. pen.

    Norme relative al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che le modalità e le minacce contestate rientrassero nella fattispecie e potessero concorrere con l'aggravante del metodo mafioso

  • art. 644 cod. pen.

    Norma relativa all'altro reato contestato (usura o fattispecie connessa indicata nel capo A); il giudizio ha tenuto conto della contestazione in combinato con le altre condotte

  • art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.

    Aggravante soggettiva dell'estorsione (se commessa da associato); la Corte ha ricordato che questa aggravante puo concorrere con l'aggravante oggettiva del metodo mafioso, essendo dirette a profili diversi

  • art. 114 cod. pen.

    Diminuente applicata nel caso a favore di Vincenzo Niutta, la quale in concreto ha prevalso su altra aggravante contestata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il rigetto dei ricorsi in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione della responsabilita nei reati riuniti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione a circostanze che incidono sulla pena

Massime di principio

  • La circostanza aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di una ostentazione esplicita della mafia: è sufficiente che la condotta evochi o si avvalga della capacità intimidatoria dell'associazione o induca nella vittima timore serio e stabile, anche mediante minacce implicite o 'silenti'
  • L'aggravante ha natura oggettiva e puo colpire tutti i concorrenti che abbiano consapevolezza dell'impiego del metodo o che lo abbiano ignorato per colpa; pertanto la responsabilita può estendersi anche a chi non sia formalmente associato
  • La valutazione del metodo mafioso puo fondarsi su elementi indiziari e circostanziali (rituali o simboli rinvenuti, legami parentali con famiglie note, uso di intermediari che alludono a contatti, esibizione di armi, controllo degli spostamenti, dichiarazioni della vittima che manifestino timore)
  • L'aggravante soggettiva dell'essere associato e l'aggravante oggettiva del metodo mafioso possono concorrere: perseguono profili diversi (pericolosita individuale vs capacità intimidatrice collettiva) e vanno valutate distintamente
  • In caso di motivazione di merito contrastante con la giurisprudenza consolidata, la Cassazione puo annullare la decisione e rinviare perché la corte di appello riesamini la questione conformandosi ai principi interpretativi stabiliti

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