Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1 c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: contestavano che le prove non dimostrassero appartenenza o avvalimento di metodo mafioso (la persona offesa non avrebbe indicato vincoli mafiosi, i reperti rituali non sarebbero stati ostentati, Niutta non sarebbe collegabile a un'associazione mafiosa) e che la Corte di appello avesse travisato le dichiarazioni e gli elementi probatori
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso operato dalla Corte di appello in esito al rinvio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui per il metodo mafioso non è necessaria un'ostentazione esplicita della mafiosità: può essere sufficiente una intimidazione 'silente' o la capacità intimidatrice che l'associazione esercita nella zona. Sul piano fattuale la sentenza ha ritenuto idonei elementi indiziari e circostanziali (minacce ripetute, esibizione di arma, monitoraggio degli spostamenti della vittima, mediazione allusiva di Niutta, ritrovamenti e legami familiari) a evocare l'utilizzo del metodo mafioso. La Corte di appello ha altresì rideterminato le pene correggendo errori di calcolo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 4.238,90 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso ha natura oggettiva e puo essere riconosciuta anche senza ostentazione diretta della mafiosita: e sufficiente che la condotta evochi o si avvalga della capacità intimidatoria dell'associazione o che la vittima sia indotta a ritenere l'esistenza di tale vincolo
art. 629, commi primo e secondo cod. pen.
Norme relative al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che le modalità e le minacce contestate rientrassero nella fattispecie e potessero concorrere con l'aggravante del metodo mafioso
art. 644 cod. pen.
Norma relativa all'altro reato contestato (usura o fattispecie connessa indicata nel capo A); il giudizio ha tenuto conto della contestazione in combinato con le altre condotte
art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.
Aggravante soggettiva dell'estorsione (se commessa da associato); la Corte ha ricordato che questa aggravante puo concorrere con l'aggravante oggettiva del metodo mafioso, essendo dirette a profili diversi
art. 114 cod. pen.
Diminuente applicata nel caso a favore di Vincenzo Niutta, la quale in concreto ha prevalso su altra aggravante contestata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese per il rigetto dei ricorsi in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
art. 81, comma secondo cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione della responsabilita nei reati riuniti
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 61, n. 2 cod. pen.
Richiamato in relazione a circostanze che incidono sulla pena
Massime di principio
- La circostanza aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di una ostentazione esplicita della mafia: è sufficiente che la condotta evochi o si avvalga della capacità intimidatoria dell'associazione o induca nella vittima timore serio e stabile, anche mediante minacce implicite o 'silenti'
- L'aggravante ha natura oggettiva e puo colpire tutti i concorrenti che abbiano consapevolezza dell'impiego del metodo o che lo abbiano ignorato per colpa; pertanto la responsabilita può estendersi anche a chi non sia formalmente associato
- La valutazione del metodo mafioso puo fondarsi su elementi indiziari e circostanziali (rituali o simboli rinvenuti, legami parentali con famiglie note, uso di intermediari che alludono a contatti, esibizione di armi, controllo degli spostamenti, dichiarazioni della vittima che manifestino timore)
- L'aggravante soggettiva dell'essere associato e l'aggravante oggettiva del metodo mafioso possono concorrere: perseguono profili diversi (pericolosita individuale vs capacità intimidatrice collettiva) e vanno valutate distintamente
- In caso di motivazione di merito contrastante con la giurisprudenza consolidata, la Cassazione puo annullare la decisione e rinviare perché la corte di appello riesamini la questione conformandosi ai principi interpretativi stabiliti
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