Cassazione Civile, Ordinanza n. 13689/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di un iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rideterminato la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto tacitamente abrogata la disciplina del massimale pensionabile, mentre essa sarebbe tuttora compatibile con la disciplina sopravvenuta sulla quota B della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995, non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi escluso che tale limite sia stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Stabilisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; il limite continua a operare anche per il calcolo della quota B della pensione.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non determina l'abrogazione tacita per incompatibilità del massimale pensionabile previsto dalla disciplina precedente.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Ha modificato il limite di cui all'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, ma senza eliminarne l'operatività.
Massime di principio
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti in data anteriore al 31 dicembre 1995, la retribuzione giornaliera pensionabile resta soggetta al limite massimo previsto dalla disciplina speciale, anche per la parte eccedente.
- L'introduzione di una nuova disciplina di calcolo della pensione non implica, di per sé, l'abrogazione tacita del previgente massimale pensionabile, quando le due norme risultino compatibili.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto la questione con orientamento consolidato, le deduzioni difensive che ripropongono questioni già disattese non sono idonee a scardinare il principio applicato nel caso concreto.
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