Sentenza n. 1158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02217/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato su un giudizio di inaffidabilità derivante da una querela presentata nei suoi confronti da un avventore di una discoteca, che aveva riportato lesioni mentre il ricorrente svolgeva attività di sicurezza privata. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela. In primo grado sono stati dedotti l’insussistenza o comunque l’incerta ricostruzione del fatto, la carenza di motivazione e istruttoria del diniego e l’omessa considerazione delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. In appello il ricorrente ha ribadito tali censure, evidenziando inoltre che il provvedimento non indicava ulteriori elementi negativi, quali frequentazioni sconvenienti, precedenti penali o altri profili comportamentali, idonei a corroborare il giudizio di inaffidabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondati i rilievi di carenza istruttoria e motivazionale, osservando che la Prefettura aveva valorizzato un unico indizio, costituito dalla querela successivamente rimessa, senza chiarire adeguatamente l’esatta dinamica dei fatti, l’effettiva riconducibilità dell’aggressione al ricorrente, il contesto dell’attività di vigilanza privata e l’eventuale presenza di ulteriori elementi desunti dal complessivo profilo soggettivo dell’interessato. La remissione della querela e le risultanze favorevoli dell’unico testimone costituivano elementi contraddittori rispetto all’originaria contestazione, tali da imporre un più approfondito accertamento. Il giudizio di inaffidabilità, in assenza di ulteriori riscontri, risultava fondato su un mero sospetto e non adeguatamente motivato, anche in considerazione dell’incidenza del diniego sull’attività lavorativa aspirata. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 134 e 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
titolo di guardia particolare giurata
Le disposizioni costituiscono il riferimento normativo per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e per la valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
controdeduzioni presentate in sede procedimentale
La decisione richiama l’obbligo dell’amministrazione di considerare e valutare le osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione dell’appello con decisione in camera di consiglio, all’esito dell’udienza camerale.
art. 38 c.p.a.
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
È richiamato quale base processuale, insieme all’art. 60 c.p.a., per la definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità
Ha costituito il presupposto per disporre la tutela dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diniego di un titolo abilitativo collegato al possesso di armi e all’esercizio di attività di vigilanza privata deve fondarsi su una valutazione concreta, attuale e adeguatamente istruita dell’affidabilità e della buona condotta dell’interessato.
- La mera esistenza di una querela, soprattutto quando sia stata successivamente rimessa e non abbia condotto a una pronuncia di accertamento della responsabilità, non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità se l’amministrazione non chiarisce la dinamica dei fatti e la loro effettiva riferibilità all’interessato.
- Quando gli elementi disponibili presentano profili contraddittori, come la remissione della querela e dichiarazioni testimoniali favorevoli, l’amministrazione deve svolgere ulteriori approfondimenti istruttori e motivare specificamente le ragioni per cui ritiene comunque sussistente un concreto pericolo di inaffidabilità.
- La valutazione amministrativa di affidabilità deve considerare, oltre al singolo episodio, il contesto nel quale i fatti si sono verificati e il complessivo profilo soggettivo dell’interessato, compresa l’eventuale presenza o assenza di precedenti, frequentazioni o ulteriori condotte rilevanti.
- Un giudizio di inaffidabilità fondato esclusivamente su un indizio isolato, fragile e non adeguatamente corroborato da ulteriori elementi oggettivi si risolve in un mero sospetto e non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione, soprattutto quando il diniego incida sull’accesso a un’attività lavorativa.
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