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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38893/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), deducendo tre motivi principali: 1) violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. e art. 195 c.p.p. perché l'accertatore Enel (Argentieri) avrebbe riferito dichiarazioni rese dal Martella che non erano state verbalizzate nella forma prevista né alla presenza del difensore; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'Argentieri in quanto pubblico ufficiale che aveva acquisito dichiarazioni dell'imputato durante attività ispettiva senza le garanzie difensive; 3) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla mancata prova che Martella fosse amministratore della società intestataria della fornitura (Futurittica s.r.l.) e alla confusione tra questa e altra società (Stellamar s.r.l.) con sede coincidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto utilizzabili gli esiti degli accertamenti svolti dai tecnici Enel sulla base dell'art. 220 disp. att. c.p.p., che estende l'applicabilità delle norme di procedura penale alle attività ispettive svolte da soggetti non appartenenti alla polizia giudiziaria, e ha richiamato l'art. 348 c.p.p. e l'art. 55 c.p.p. secondo cui la polizia giudiziaria ha il compito di assicurare le fonti di prova. La Corte ha affermato che le operazioni tecniche eseguite per verificare la manomissione del contatore non erano atti irripetibili che impongano la presenza preventiva del difensore e, pertanto, le dichiarazioni annotate e la presenza del Martella nel luogo sono pienamente utilizzabili. Inoltre la Corte ha richiamato il principio che il furto di energia elettrica è reato a consumazione protratta, per cui la captazione in atto al momento della verifica è idonea a collegare il fatto all'autore o comunque a fondare la responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento, consentendo di utilizzare gli esiti di tali accertamenti nel processo.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Ricompreso tra le norme applicabili alle attività ispettive ex art. 220 disp. att., conferisce valore probatorio agli atti e alle attività di verifica compiute dagli operatori abilitati.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale"

    Attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di raccogliere elementi di prova; la Corte ha ritenuto che i verificatori Enel abbiano agito nell'ambito di tali poteri quando hanno effettuato le verifiche tecniche.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il divieto a carico degli accertatori di riferire dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ritenuto comunque applicabile il regime previsto da art. 220 disp. att. e non ha escluso la utilizzabilità degli accertamenti.

  • art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come garanzie difensive (informazione sul diritto al silenzio e nomina del difensore), la Corte ha ritenuto che tali garanzie concernono operazioni irrepetibili che modificano la situazione oggettiva; non ricorrendo tali condizioni, la loro violazione non ha fatto dichiarare inutilizzabili gli accertamenti.

  • art. 360 e art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione per distinguere le situazioni in cui è necessaria l'assistenza del difensore (operazioni irripetibili quali perquisizioni, apertura plichi, ecc.) da quelle ispezioni tecniche che non modificano irreversibilmente lo stato dei luoghi.

  • art. 158 cod. pen.

    "dal giorno della consumazione"

    Applicato per spiegare che il furto di energia elettrica è reato a consumazione protratta: la consumazione si prolunga fino all'ultimo prelievo e la prescrizione inizia dal giorno dell'ultimo prelievo; perciò la captazione in atto al momento della verifica è rilevante.

  • artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.

    Norme incriminatrici cui si riferisce la condanna (furto), utilizzate per qualificare penalmente la manomissione del contatore e la captazione di energia.

Massime di principio

  • Le verifiche tecniche svolte da personale di enti fornitori (es. ENEL) possono essere utilizzabili in giudizio in base all'art. 220 disp. att. c.p.p. se tali soggetti agiscono nei poteri riconducibili alla polizia giudiziaria.
  • La presenza e le dichiarazioni dell'imputato raccolte nel corso di ispezioni non irripetibili non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: l'assistenza del difensore è richiesta principalmente per operazioni tecniche irripetibili che possono mutare lo stato dei luoghi o delle cose.
  • In contestazioni per furto di energia elettrica si applica la nozione di consumazione protratta: la captazione in atto al momento del controllo può validamente collegare il fatto all'autore e far decorrere la prescrizione dall'ultimo prelievo.
  • La mera mancanza di una qualifica formale (es. assenza di provata nomina di amministratore) non esclude responsabilità se sussistono altri elementi probatori (comportamento, documenti prodotti, presenza e dichiarazioni) che collegano la condotta all'imputato.
  • In casi analoghi, per la difesa è strategico: chiedere immediata verbalizzazione formale delle dichiarazioni, documentare la propria qualifica societaria, contestare tempestivamente la ripetibilità dell'accertamento e richiedere perizie tecniche o riesami del contatore per mettere in dubbio la consistenza tecnica della prova.

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