Cassazione Civile, Ordinanza n. 26171/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 a carico di un contribuente, ritenendo omessa la presentazione della dichiarazione e recuperando a tassazione somme risultate, tramite consultazione della banca dati SC.A.D., ricevute da una società norvegese e qualificate come "altri redditi" e, per una parte, come dividendi. Il contribuente aveva contestato gli atti deducendo, in primo grado, la mancata allegazione o riproduzione dell'atto prodromico richiamato nell'accertamento, l'insussistenza della percezione delle somme e l'efficacia dello "scudo fiscale" per gli investimenti esteri. In appello aveva inoltre eccepito la nullità degli atti per difetto di sottoscrizione e il difetto di motivazione della sentenza. La CTR aveva accolto l'appello sul rilievo che la motivazione degli avvisi non consentiva di comprendere e provare la concreta percezione degli "altri redditi", che la società estera aveva dichiarato di non avere mai erogato tali somme, che eventuali importi erano stati comunque "scudati" nel 2009 e che, in ogni caso, l'ufficio avrebbe dovuto riconoscere il credito d'imposta ex art. 165 TUIR. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che l'atto impositivo può limitarsi a riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato, e violazione di varie norme tributarie e civilistiche, lamentando che la CTR avesse invertito l'onere della prova e svalutato indebitamente la documentazione proveniente dalla società estera.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza di merito si fondava su tre rationes decidendi autonome: insufficiente motivazione degli avvisi per mancata allegazione dell'atto prodromico, sufficienza della dichiarazione della società norvegese a smentire le risultanze della banca dati SC.A.D., e in ogni caso intervenuta copertura fiscale tramite "scudo" nel 2009. L'Agenzia aveva censurato solo le prime due rationes, omettendo di impugnare la terza, già da sola idonea a sorreggere la decisione; ciò ha determinato difetto di interesse e inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre osservato che il secondo motivo mirava in sostanza a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito superi il minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
la Corte richiama il principio secondo cui l'atto impositivo può soddisfare l'obbligo motivazionale anche mediante riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, senza necessaria allegazione materiale, se il contribuente è posto in grado di difendersi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 3 TUIR
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla tassazione dei redditi
art. 67 TUIR
richiamato dalla ricorrente per qualificare le somme contestate come redditi diversi
art. 165 TUIR
evocato dalla CTR come possibile disciplina del credito per imposte pagate all'estero
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla determinazione del reddito e gli accertamenti
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla determinazione del reddito e gli accertamenti
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base normativa dell'accertamento eseguito dall'ufficio
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere della prova della contestazione gravava sul contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per escludere il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina inammissibilità per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove non legali sotto la veste della violazione di legge; il sindacato della Cassazione non si estende al mero riesame del fatto quando la motivazione del giudice di merito superi il minimo costituzionale.
- L'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento può considerarsi assolto anche mediante richiamo a un atto prodromico, purché il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia riprodotto in modo da consentire al contribuente un'effettiva difesa.
- La contestazione dell'onere probatorio e della rilevanza degli elementi documentali deve misurarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il ricorso in cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
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