Sentenza del 03/03/2015 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contributo Unificato Tributario - Art. 13 comma 1quater d.P.R. 115/2002,- Applicabilità al processo tributario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa disposizione sul raddoppio del contributo unificato non è stata ritenuta applicabile al giudizio tributario di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie regionali, in assenza di una specifica previsione legislativa. Pertanto, alla parte privata non è stato imposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità, nel processo tributario d’impugnazione davanti alle Commissioni tributarie regionali, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, che prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando l’impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile. La questione era se tale raddoppio potesse operare anche nel giudizio tributario in assenza di una specifica disposizione normativa. È stato evidenziato che applicarlo solo alla parte privata, e non all’amministrazione pubblica, avrebbe potuto violare il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione, anche considerando la natura sanzionatoria della previsione.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La norma, in quanto non espressamente estesa al processo tributario d’impugnazione davanti alle Commissioni tributarie regionali, non può essere applicata in tale ambito.
Art. 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
L’applicazione del raddoppio soltanto alla parte privata, senza un analogo onere per la parte pubblica, potrebbe determinare una disparità di trattamento; ciò rafforza l’esigenza di non applicare estensivamente una norma di natura sanzionatoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un onere economico aggiuntivo con natura sanzionatoria non può essere applicato in via analogica o estensiva se manca una disposizione normativa specifica.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 non si applica automaticamente alle impugnazioni tributarie davanti alle Commissioni tributarie regionali, secondo il principio espresso dalla sentenza.
- Quando una norma introduce un aggravio economico solo per la parte privata, occorre verificarne la compatibilità con il principio di parità di trattamento tra contribuente e amministrazione pubblica.
- L’assenza di una previsione espressa nel rito tributario impedisce di presumere l’applicazione di meccanismi sanzionatori previsti per altri procedimenti.
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