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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22597/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello che, ribaltando il primo grado, aveva accolto la domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare proposta dalla controparte. La vicenda nasce da più atti negoziali collegati: un rogito di cessione di terreno edificabile, qualificato come operazione "do ut facias", e un preliminare di compravendita degli immobili da edificare. La Corte territoriale aveva ritenuto che dal collegamento tra tali atti emergesse una chiara volontà contrattuale e che il preliminare fosse valido ed efficace, con conseguente obbligo della società di trasferire gli immobili. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione di varie norme civilistiche sulla simulazione, sulla quietanza e sulle presunzioni, assumendo che la quietanza avesse valore confessorio e che la Corte avesse trascurato il tema della prova della simulazione e della persistenza di un credito di euro 67.000; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in relazione alla consulenza tecnica e alla quantificazione del valore dell’ipoteca gravante sull’immobile, deducendo che il CTU avrebbe ecceduto i propri poteri e che la condanna avrebbe comportato un indebito arricchimento della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano indicati con precisione né l’atto di appello né i punti rilevanti della dedotta violazione; il secondo è stato ritenuto infondato/inconferente perché la sentenza impugnata non aveva affrontato la simulazione e, comunque, la ricorrente mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione; il terzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto la censura sulle conclusioni del CTU non era stata sviluppata indicando specificamente i passaggi contestati e le ragioni del pregiudizio processuale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere specifiche censure; la doglianza in cassazione è inammissibile se non individua in modo preciso gli atti e i punti contestati.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di simulazione, ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata trattata dalla sentenza impugnata.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della simulazione, senza esito nel merito.

  • art. 1199 c.c.

    La ricorrente ne invocava il valore confessorio della quietanza; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della prova della simulazione e delle limitazioni alla prova testimoniale.

  • art. 2723 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione giudiziale e stragiudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura processuale è inammissibile se non si allega anche il concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il ricorrente non può limitarsi a contestare l’apprezzamento delle prove senza rispettare l’onere di specificità.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare i poteri del CTU.

  • art. 792 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla consulenza e sulla liquidazione.

  • art. 2809 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca.

  • art. 2838 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria.

  • art. 2839 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria.

  • art. 2855 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di estensione dell’ipoteca.

  • art. 2889 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca.

  • art. 2890 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca.

  • art. 2891 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca.

  • art. 1483 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme invocate a sostegno della censura economico-patrimoniale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per prospettare un indebito arricchimento della controparte; la Corte non ha ravvisato i presupposti della censura nel giudizio di legittimità.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su errores in procedendo è necessario rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti processuali rilevanti e i punti specifici della violazione dedotta.
  • La deduzione della violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede la puntuale allegazione delle ragioni di inammissibilità dell’appello; una censura generica è inammissibile.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione come se fossero state decise dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, perché tale attività è estranea alla funzione del giudizio di legittimità.
  • Quando si contesta l’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, occorre trascrivere o indicare specificamente i passaggi contestati della relazione e spiegare il concreto nesso causale tra il vizio denunciato e il pregiudizio subito.
  • La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente allega anche la lesione concreta del diritto di difesa o un pregiudizio rilevante sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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