Cassazione Penale, Sentenza n. 26423/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un minorenne gravemente indiziato di avere preso parte, in concorso con altri tre minorenni, a una rapina pluriaggravata ai danni di un supermercato, con uso di armi e da parte di persone travisate. Il G.i.p. del Tribunale per i minorenni aveva applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo anche il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie; il Tribunale per i minorenni, decidendo sul riesame, aveva confermato la misura. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame con quattro motivi. Con il primo ha contestato la mancata o apparente motivazione sulla prognosi di sospensione condizionale della pena, deducendo che il giudice non aveva spiegato perché la diminuzione per la minore età e le eventuali attenuanti generiche non potessero condurre la pena sotto il limite dei tre anni previsto per la sospensione condizionale, né perché il suo ruolo di organizzatore rendesse impossibile tale esito. Con il secondo ha censurato il diniego della permanenza in casa, sostenendo che la difficile situazione familiare era stata valorizzata in modo stereotipato e senza collegarla concretamente all'inidoneità della misura, e che il padre era invece presente e collaborativo. Con il terzo ha contestato il diniego del collocamento in comunità, lamentando che il giudice avesse tratto l'inidoneità della misura dalla mancata rivisitazione del vissuto dopo soli venti giorni di detenzione e avesse travisato la relazione dell'istituto penale minorile, che descriveva una chiusura iniziale fisiologica. Con il quarto ha dedotto una carenza strutturale di autonoma valutazione sull'adeguatezza delle misure alternative, sostenendo che la motivazione complessiva fosse soltanto assertiva e priva del necessario passaggio logico tra dati concreti e conclusioni cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Sul primo ha richiamato il principio per cui, quando il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato, è esonerato dal motivare sulla prognosi relativa alla sospensione condizionale della pena; comunque, nel caso concreto, la motivazione era sufficiente perché fondata sulla gravità edittale della rapina aggravata e sul ruolo di organizzatore attribuito all'imputato minorenne, elementi idonei a escludere in via prognostica il superamento della soglia dei tre anni. Sul secondo ha reputato non apparente la motivazione che aveva escluso la permanenza in casa in ragione della concreta situazione abitativa e dei dissapori familiari che impedivano di individuare un luogo domiciliare adeguato ai sensi della disciplina minorile. Sul terzo ha osservato che la censura non colpiva la reale ratio della decisione, che non si basava sulla mera mancata avvio di un percorso di revisione critica, ma sulla attuale chiusura del minore rispetto a tale percorso. Sul quarto ha rilevato che la doglianza era interamente derivata dai vizi asseriti nei primi tre motivi, sicché, cadendo questi, cadeva anche la censura sulla pretesa mancanza di autonoma valutazione. La Corte ha quindi confermato integralmente l'ordinanza cautelare impugnata.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della prognosi di sospensione condizionale; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo assorbente il principio sulla prognosi di reiterazione cautelare.
art. 163 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; per i minori opera il limite dei tre anni richiamato dalla difesa, ma la Corte ritiene corretta la valutazione prognostica del giudice di merito che ha escluso il raggiungimento di tale soglia.
art. 98 c.p.
La diminuzione di pena per la minore età può incidere sulla pena in concreto, ma nel caso concreto non è stata ritenuta sufficiente a superare la valutazione prognostica negativa sulla sospensione condizionale.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono evocate dalla difesa come possibile ulteriore riduzione della pena; la Corte non accoglie la censura e non ravvisa un obbligo di motivare in modo analitico su riduzioni meramente eventuali.
art. 164 c.p.
Richiamato dalla difesa come norma sulla prognosi favorevole di astensione da ulteriori reati; la Corte valorizza il carattere prognostico della decisione del giudice di merito.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Pericolo di reiterazione del reato; la Corte richiama il principio per cui la sua sussistenza esime il giudice dal motivare sulla sospensione condizionale della pena.
art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
La motivazione sulle ragioni concrete dell'inadeguatezza delle misure alternative è stata ritenuta presente e non apparente, perché ancorata alla specifica situazione familiare e all'attuale chiusura del minore.
art. 19 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Norma del processo penale minorile richiamata per la scelta e l'adeguatezza delle misure cautelari; la Corte conferma che la decisione impugnata ha correttamente escluso l'idoneità delle misure meno afflittive.
art. 21 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Richiamato con riferimento alla permanenza in casa; la Corte ritiene legittima la valutazione di inidoneità in assenza di un contesto abitativo concretamente adeguato.
art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Richiamato con riferimento al collocamento in comunità; la Corte conferma che la misura è stata esclusa per l'attuale chiusura del minore rispetto al percorso educativo.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato, non è tenuto a svolgere una autonoma e specifica motivazione sulla prognosi di concessione della sospensione condizionale della pena, poiché entrambe le valutazioni presuppongono un giudizio prognostico sulla futura condotta dell'imputato.
- Nel processo cautelare minorile, la valutazione di adeguatezza delle misure meno afflittive deve essere ancorata a circostanze concrete e specifiche del caso, ma non è necessaria una motivazione minuziosa o analitica se dal provvedimento emerge un percorso logico comprensibile tra fatti valorizzati e conclusione di inidoneità.
- La permanenza in casa può essere legittimamente esclusa quando la situazione familiare e abitativa non offra un contesto effettivamente controllabile e adeguato a garantire l'osservanza della misura; la presenza collaborativa di un genitore non basta, da sola, a rendere illogica la valutazione negativa.
- Il collocamento in comunità può essere negato non solo quando manchi del tutto un percorso educativo avviato, ma anche quando il minore manifesti attuale chiusura o resistenza rispetto a un processo di revisione critica del proprio vissuto; tale valutazione è prognostica e può essere rivista se mutano le condizioni.
- La censura di motivazione apparente o di travisamento della prova non è fondata se si confronta con una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base del provvedimento impugnato.
- Una doglianza che assuma vizi strutturali della motivazione e dell'autonoma valutazione del giudice cautelare non può essere accolta se i singoli vizi denunciati nei motivi precedenti risultano infondati, quando il quarto motivo è costruito in via derivata su tali premesse.
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