Cassazione Civile, Ordinanza n. 34315/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta per far accertare l’occupazione senza titolo di una porzione di cortile e di un manufatto accessorio insistenti su un compendio immobiliare in Pozzuoli, con domande di rilascio, rimozione di materiali e attrezzature, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni. Le parti occupanti hanno resistito sostenendo di detenere i beni in base a una scrittura del 30.9.1997, qualificata in diverso modo nel giudizio di merito, e hanno contestato la domanda principale proponendo anche domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione di norme in tema di danno risarcibile, nullità del contratto e onere della prova, sostenendo che non potesse essere confermata la condanna generica al risarcimento e al ripristino in mancanza di prova della data in cui la detenzione era divenuta illecita; 2) vizio motivazionale per avere la Corte territoriale, pur limitando il rilievo dell’occupazione quanto ad alcuni beni, posto il danno anche a carico di un soggetto che non avrebbe occupato quei beni; 3) violazione dei criteri sulle spese di lite, lamentando che, a fronte del parziale accoglimento dell’appello, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e in parte volto a sollecitare un riesame del fatto; ha ritenuto infondato il secondo perché la Corte d’appello aveva correttamente individuato il soggetto legittimato al risarcimento in relazione alla riespansione della proprietà dopo l’estinzione dell’usufrutto, e aveva distinto la posizione dei diversi beni; ha ritenuto infondato il terzo perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la decisione aveva considerato l’esito complessivo della lite, con soccombenza sostanziale dei ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione; le censure devono essere specificamente correlate al decisum e, per il n. 5, riguardare fatti decisivi realmente omessi o motivazione apparente nei limiti consentiti.
art. 278 c.p.c.
la condanna generica al risarcimento può essere pronunciata quando siano accertati il fatto illecito e la sua potenzialità dannosa, senza necessità della prova certa e piena del danno.
art. 1223 c.c.
il risarcimento riguarda le conseguenze pregiudizievoli causalmente derivanti dall’illecito, non la mera lesione in sé.
art. 1419 c.c.
la nullità parziale è scrutinata solo se la clausola o il segmento nullo possa essere espunto senza travolgere l’intero assetto negoziale; nel caso concreto la Corte ha escluso l’utilità dell’invocazione perché il contratto era unitario e comunque invalido per altri profili.
art. 2043 c.c.
il danno da occupazione illegittima è ricondotto a responsabilità aquiliana, ma deve comunque emergere un titolo di illiceità dell’occupazione e una situazione potenzialmente dannosa.
art. 2056 c.c.
nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito si applicano i criteri di liquidazione del danno coerenti con l’art. 1223 c.c.
art. 2697 c.c.
chi agisce deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; tuttavia, nel caso di condanna generica, basta una prova sommaria della potenzialità dannosa, e la censura in cassazione deve colpire la reale ratio della decisione.
art. 1325 c.c.
è richiamato per sostenere la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale; la Corte ha però ritenuto che la doglianza non colpisse la reale motivazione della decisione.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica, erronea o ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13 d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare argomenti astratti o a chiedere un nuovo esame del fatto.
- La condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche senza prova piena del pregiudizio, purché siano accertati il fatto illecito e la sua potenzialità dannosa mediante un apprezzamento almeno sommario.
- Nel danno da occupazione senza titolo, la prova deve investire sia la base dell’illecito sia il momento da cui l’occupazione è divenuta illegittima; in difetto di elementi specifici, il dies a quo può essere ancorato alla domanda giudiziale.
- Le doglianze sulla compensazione delle spese di lite non sono di regola sindacabili in cassazione, salvo che la decisione violi il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese o sia sorretta da motivazione illogica o erronea.
- Quando il giudice di appello riforma in tutto o in parte la decisione, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito complessivo della lite, valutato in modo unitario e globale.
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