Sentenza del 09/11/2020 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004-2007 (con specifico avviso per il 2007 che recuperava a tassazione €406.339,02 derivanti da 9 fatture emesse da E SRL) e dell'atto di contestazione per gli anni 2006-2007. L'Amministrazione sosteneva che la T srl, partecipata da G M e T L, avesse contabilizzato costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito del presunto sistema fraudolento denominato "Off-Road" (fornitori riconducibili a V E), per un totale accertato di €801.670,00; l'avviso contestato nei confronti di G M riguardava in particolare le fatture della E SRL ritenute fittizie.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento in favore di G M, compensando integralmente le spese di lite. La motivazione evidenzia l'incoerenza e la genericità dell'accertamento, la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate (nonostante il richiamo a un presunto meccanismo fraudolento), la regolare tenuta della contabilità e l'esistenza di pagamenti effettuati tramite bonifico e assegni circolari. Ha inoltre rilevato l'esito favorevole dei procedimenti penali collegati (decreto di archiviazione per T L e altre pronunce che non hanno confermato l'inesistenza delle operazioni), elementi che indeboliscono il quadro indiziario dell'Amministrazione; pertanto le presunzioni dell'Ufficio non sono state ritenute gravi, precise e concordanti a sufficienza per reggere l'accertamento.
Norme richiamate
art. 36 DPR 602/1973
Disciplina la responsabilità dei soci per le imposte non versate dalla società; la responsabilità è invocabile nei limiti dei proventi ricevuti a seguito della liquidazione, salvo diverse responsabilità secondo natura della società
art. 2495 c.c.
Stabilisce che, dopo la liquidazione, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci e che la responsabilità dei soci è commisurata a quanto riscosso in sede di liquidazione; richiamata per delimitare la responsabilità tributaria dei soci
d.lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario)
Rilevata per spiegare l'effetto successorio in caso di estinzione della società e la possibile responsabilità dei soci in relazione a quanto riscosso in liquidazione
art. 8 comma 2 del d.l. 16/2012 conv. nella L. 44/2012
Richiamato come norma applicata per l'atto di contestazione elevato dall'Amministrazione (contestazioni collegate ai periodi indicati)
art. 2 d.lgs. 74/2000
Delimita il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; rilevante per il rapporto tra indagine penale e accertamento tributario
art. 331 c.p.p.
Richiamato nel collegamento con l'obbligo di denuncia penale: la sussistenza di fatti che impongono denuncia può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, ma va verificata la legittimità dell'uso di tale criterio
art. 654 c.p.p.
Stabilisce che la sentenza penale non sia vincolante nel giudizio tributario; il giudice tributario può tuttavia utilizzare gli esiti penali come elementi probatori o indizi
art. 20 d.lgs. 74/2000
Norma sul rapporto tra giudicato penale e procedimento tributario, richiamata nel contesto della non vincolatività del giudicato penale per il giudice tributario
Circolare Ministero delle Finanze n. 154/2000
Richiamata per l'affermazione che il giudicato penale può prevalere nel processo tributario solo se la pronuncia penale non è frutto dell'utilizzo di prove non ammesse in sede tributaria
Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2011
Ricorda che il giudice tributario può controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e valutare se l'Amministrazione abbia agito strumentalmente per estendere i termini di accertamento (prognosi postuma)
Massime di principio
- Per contestare la genuinità di fatture e costi, l'Amministrazione deve fornire un quadro indiziario grave, preciso e concordante, non semplici sospetti o generalizzazioni sul settore di attività.
- I pagamenti documentati tramite bonifici bancari o assegni circolari verso il conto del fornitore costituiscono elemento probatorio rilevante a favore della concreta realizzazione dell'operazione, anche se non sono determinanti da soli.
- L'esito favorevole di procedure penali (archiviazione o sentenze che ritengono insufficiente l'elemento oggettivo) non è vincolante per il giudice tributario, ma costituisce un elemento che indebolisce fortemente il quadro probatorio dell'Amministrazione e deve essere adeguatamente valutato.
- La responsabilità personale dei soci per debiti tributari della società è limitata, in presenza di liquidazione, alle somme percepite in sede di liquidazione (salvo casi di responsabilità illimitata precedenti); l'Amministrazione deve provare l'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione con elementi congrui.
- Il raddoppio dei termini di accertamento fondato sull'obbligo di denuncia penale richiede che sussistano, al momento valutato, fatti concreti che impongono la denuncia e non può essere usato in modo pretestuoso per estendere i termini.
- Il giudice tributario deve compiere una valutazione complessiva e comparativa delle prove amministrative, contabili e processuali (anche penali), e non può basarsi su presunzioni generiche o su meri riferimenti a fenomeni settoriali ad alto rischio evasione.
- Le dichiarazioni rilasciate in contesti mediatici (es. alla stampa sportiva) non hanno di per sé valore probatorio idoneo a sovvertire le dichiarazioni rese nell'ambito dell'accertamento tributario; viceversa, l'Amministrazione non può sostituire prove concrete con estrapolazioni mediatiche o indizi vaghi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 70 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 148 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 234 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →