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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25210/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, in via principale, la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per omissione della traduzione in udienza dell'imputato detenuto (udienza di Corte d'Appello del 11/01/2021), nonostante avesse tempestivamente richiesto di partecipare (istanza del 07/01/2021 ricevuta dall'Ufficio Matricola). Motivi subordinati riguardavano il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (motivazione ritenuta apodittica) e la presunta eccessività e carenza motivazionale del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con carattere assorbente, il primo motivo: la mancata traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto, nonostante la richiesta tempestiva, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza impugnata. Richiamati i precedenti (Sez. U. e pronunce rilevanti), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p. lett. c)

    La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina la nullità assoluta del giudizio camerale e della sentenza; il giudice d'appello deve pertanto disporre la traduzione o soluzioni idonee per la partecipazione.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata esclusivamente in relazione alla possibilità di presentare conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione sulla nullità.

  • art. 648 c.p.

    Articolo citato in relazione ai capi di imputazione originari confermati in parte dalla Corte d'Appello; non è stato oggetto diretto del riesame della Cassazione in questa decisione.

  • art. 337 c.p.

    Articolo citato tra i capi di imputazione originari; la pronuncia della Cassazione non ha modificato l'analisi del fatto, bensì ha annullato la sentenza per vizio procedurale.

  • artt. 582, 585 c.p.

    Articoli relativi ai reati per i quali l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello per alcuni capi; menzionati nella ricostruzione dei fatti ma non ricolonati ratione decidendi nella cassazione sul vizio di traduzione.

  • art. 635 comma II n. 1 c.p.

    Altro riferimento normativo ai capi di imputazione originari; la Corte di Cassazione, accertato il vizio procedurale, ha annullato la sentenza senza entrare nel merito delle singole imputazioni.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto e manifesta tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza, il giudice d'appello deve adottare misure per la sua presenza (ordine di traduzione, autorizzazione a comparire o collegamento telematico); la mancata adozione determina nullità assoluta del giudizio camerale.
  • La nullità per mancata traduzione è insanabile e assorbe questioni processuali successive: il giudizio va annullato e i fatti riesaminati da altra sezione o organo competente.
  • La prova della tempestività della richiesta di partecipazione (es. ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio Matricola) è cruciale: il difensore deve conservare e produrre documentazione che attesti la richiesta.
  • Quando sussiste la nullità assorbente per violazione dei diritti di difesa, i motivi sostanziali (es. riconoscimento di attenuanti generiche o quantificazione della pena) vengono rimessi al nuovo giudizio, che dovrà rivalutarli pienamente.
  • I giudici devono motivare espressamente l'adozione o il rifiuto di misure per la partecipazione dell'imputato ristretto: l'assenza di motivazione rafforza la posizione della parte che impugna per nullità procedurale.
  • In casi simili, è opportuno chiedere contestualmente l'autorizzazione a comparire con mezzi propri o il collegamento telematico, e documentare la comunicazione dello stato di detenzione al giudice procedente.

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