Sentenza n. 3622/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2842/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 29 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno agito in ottemperanza della sentenza n. 2842/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente di importo pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, per complessivi 2.500 euro in favore di una ricorrente, 2.000 euro in favore di un altro ricorrente e 2.500 euro in favore della terza ricorrente. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la parziale inammissibilità del ricorso per genericità delle procure alle liti conferite da due ricorrenti: esse, redatte su documenti analogici separati dal ricorso digitale, non indicavano né il provvedimento da eseguire né il giudice che lo aveva emesso, limitandosi a delegare il difensore a rappresentare e difendere i mandanti nel giudizio davanti al TAR. La procura della terza ricorrente è stata invece ritenuta speciale e valida. Quanto alla domanda di ottemperanza, è stato dedotto che la sentenza civile era passata in giudicato, che era stata notificata all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. È stata inoltre richiesta una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto alle posizioni dei due ricorrenti le cui procure erano generiche. Il TAR ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l’oggetto, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. Dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, tale carenza non è più sanabile mediante regolarizzazione o errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla ricorrente munita di procura speciale. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del lavoro, la valida notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere entro 90 giorni la somma complessiva di 2.500 euro relativa agli anni scolastici indicati nella sentenza civile, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. La penalità di mora è stata negata perché, in ragione dell’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente vittoriosa.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura allegata al ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile alla sua identificazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’obbligo di adottare un’ordinanza per consentire il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio sorge quando il rilievo emerge dopo il passaggio in decisione della causa; non opera necessariamente quando la questione è rilevata nella camera di consiglio di trattazione.
art. 324 c.p.c.
La sentenza civile può costituire titolo per l’ottemperanza quando risulta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria competente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo giudiziale deve essere costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità del debito e alle circostanze del caso, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, riconosciuta nel giudizio civile presupposto nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare concretamente la controversia, indicando almeno l’oggetto del giudizio, le parti e l’autorità giudiziaria; una delega generica a rappresentare e difendere il mandante davanti al TAR non è sufficiente.
- Per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, la carenza di una procura speciale non è sanabile mediante regolarizzazione successiva né mediante concessione dell’errore scusabile.
- L’esecuzione in ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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