Cassazione Penale, Sentenza n. 15210/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi. Le censure principali: mancata e insufficiente motivazione sugli indizi (intercettazioni, presenze presso la masseria di Seminara, dichiarazioni di testi come Gangi e Miccichè), eccessiva adesione al percorso cautelare da parte dei giudici di merito, assenza di prova del ruolo direttivo (per Di Pino), inesistenza o genericità degli elementi probatori a carico di Scivoli, vizi nella qualificazione e nel trattamento sanzionatorio (continuazione, recidiva e aumento di pena), e contestazione dell'aggravante mafiosa in relazione alla tentata estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: per Di Pino il ricorso fondato limitatamente al motivo che denunciava il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e le violazioni della misura di prevenzione (art. 75 DPR 159/2011) — conseguente annullamento parziale e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame su quel punto; per il resto il ricorso di Di Pino è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Scivoli è stato dichiarato inammissibile nella sua interezza; ne consegue, tra l'altro, la condanna alle spese processuali a suo carico ex art. 616 c.p.p. In sostanza le condanne di merito sono per la massima parte confermate, salva la rimessione della questione specifica della continuazione per Di Pino.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione ad associazione mafiosa può emergere anche da un complesso di indici non limitati a delitti-fine, purché letti in modo unitario; la 'messa a disposizione' e la pregressa condanna per la medesima associazione possono concorrere come elemento probatorio per accertare la persistenza della partecipazione.
D.P.R. 159/2011, art. 75, comma 2
Riguarda la violazione delle prescrizioni di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione della continuazione tra tali violazioni e il reato associativo con riferimento a Di Pino, rimettendo la valutazione al giudice di merito.
legge 7/2/1991 n. 203, art. 7 (poi richiamata)
Norma di coordinamento sull'aggravante nel reato di estorsione per l'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ha confermato che modalità e finalità della richiesta di denaro possono integrare l'aggravante mafiosa se dimostrano finalità solidaristiche verso detenuti e connivenze associative.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi sulla valutazione della prova; la Corte richiama che il giudice di merito deve valutare gli indizi non in modo atomistico ma con lettura unitaria e coerente, verificando la certezza dei singoli elementi e la loro convergenza.
art. 533 cod. proc. pen., comma 1
Regola i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse risposto adeguatamente alle doglianze e spiegato la valutazione complessiva degli indizi.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi sono stati esaminati alla luce di tali motivi e, per la maggior parte, dichiarati inammissibili o infondati, salvo la specifica questione sulla continuazione per Di Pino.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Scivoli.
artt. 81 e 133 cod. pen.
Norme sul concorso di reati e sul quadro sanzionatorio. La Corte rileva che non v'è incompatibilità tra continuazione e recidiva: entrambe le figure possono coesistere e influenzare il trattamento sanzionatorio ove ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La valutazione della responsabilità penale non è vincolata dalle decisioni cautelari: l'esito in sede cautelare non impedisce una diversa valutazione nel giudizio di merito.
- Nella prova indiziaria il giudice deve evitare una valutazione atomistica: i singoli indizi vanno valutati per certezza e intrinseca efficacia e poi letti unitariamente per verificare la convergenza probatoria oltre ogni ragionevole dubbio.
- Una precedente condanna irrevocabile per la stessa associazione mafiosa costituisce elemento rilevante nel compendio probatorio per accertare la persistenza della partecipazione, ma non è da sola sufficiente a determinare la condanna per fatti successivi.
- La qualifica di 'ruolo direttivo' nell'ambito dell'associazione richiede elementi concreti e specifici oltre alle etichette o ai commenti di terzi; occorre dimostrare funzioni direttive o di coordinamento evidenziabili nelle risultanze.
- Tra continuazione e recidiva non sussiste incompatibilità: entrambe possono essere applicate se ricorrono i presupposti, e la loro applicazione influenza il calcolo della pena.
- Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione in materia di indizi è necessario criticare il giudizio complessivo dei giudici di merito, non limitarsi a riproporre un insieme di rilievi atomistici già esaminati.
- La prova della presenza fisica in un luogo (es. accessi a una masseria) richiede identificazioni affidabili; elementi come targhe intestate a terzi o filmati vanno contestualizzati e integrati da ulteriori riscontri.
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