Cassazione Penale, Sentenza n. 32815/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di Nola, con sentenza del 3 giugno 2025, per il reato previsto dall'art. 73 del Testo unico sugli stupefacenti; la sentenza era divenuta irrevocabile il 4 luglio 2025. Avevano chiesto alla Corte di appello la restituzione nel termine per proporre appello, sostenendo che il precedente difensore, rifiutandosi di comunicare la data dell'udienza, il numero del procedimento e gli estremi dell'autorità giudiziaria procedente, e non formalizzando la rinuncia al mandato, avesse di fatto impedito la conoscenza della sentenza e la tempestiva impugnazione. La Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta, rilevando che gli imputati avevano avuto conoscenza della pendenza del processo mediante la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio e che, già nel novembre 2024, avevano nominato un nuovo difensore, il quale avrebbe potuto acquisire autonomamente le informazioni necessarie presso il Tribunale. Con il ricorso per cassazione i tre imputati hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'insufficiente considerazione della documentazione prodotta, del comportamento ostruzionistico del precedente difensore, della pluralità dei procedimenti, della scarsa comprensione della lingua italiana e, quanto a uno di essi, della detenzione per altra causa non comunicata al giudice. La questione sottoposta alla Corte riguardava la configurabilità di un impedimento assoluto riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, idoneo a giustificare la restituzione nel termine per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la conoscenza della pendenza del giudizio, risultante dalla notificazione del decreto di citazione, fosse un dato decisivo per valutare se il mancato esercizio dell'impugnazione fosse stato causato da un impedimento assoluto oppure da una situazione superabile con l'ordinaria diligenza. Il comportamento del precedente difensore avrebbe potuto assumere rilievo soltanto se avesse concretamente impedito ogni iniziativa del difensore subentrante e degli imputati; la mera difficoltà di acquisire informazioni già ricavabili dagli atti introduttivi non era sufficiente. Il nuovo difensore, incaricato circa otto mesi prima della sentenza, avrebbe potuto chiedere agli imputati la copia del decreto di citazione, ricavare da essa il numero del procedimento e il Tribunale procedente, oppure assumere direttamente le informazioni presso la cancelleria. La scarsa conoscenza della lingua italiana e le ulteriori circostanze dedotte non sono state ritenute decisive. Pertanto, l'omessa o inesatta attività del difensore di fiducia non è stata qualificata come caso fortuito o forza maggiore, mancando un impedimento non altrimenti superabile con la normale diligenza.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
La norma costituisce il titolo di reato per il quale gli imputati erano stati condannati in primo grado; la sentenza non esamina nel merito la configurabilità del reato.
art. 175 c.p.p.
La disciplina della restituzione nel termine è richiamata con riferimento ai presupposti del caso fortuito o della forza maggiore quali impedimenti assoluti, non superabili mediante l'ordinaria diligenza, all'esercizio tempestivo del diritto di impugnazione.
Massime di principio
- Il mancato o inesatto adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, qualunque ne sia la causa, non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione nel termine, quando la situazione sia superabile mediante la normale diligenza dell'assistito o del difensore subentrante.
- La rituale conoscenza della pendenza del processo e della citazione a giudizio non esaurisce automaticamente la verifica dei presupposti della restituzione nel termine, ma costituisce un elemento decisivo per stabilire se il mancato esercizio dell'impugnazione dipenda da un impedimento assoluto o da una situazione fronteggiabile con iniziative diligenti.
- Il comportamento ostruzionistico del precedente difensore può giustificare la restituzione nel termine solo se abbia concretamente impedito ogni utile iniziativa del difensore subentrante e dell'imputato; non è sufficiente che abbia reso più difficile acquisire informazioni già ricavabili dagli atti notificati o ottenibili presso l'ufficio giudiziario.
- Il difensore subentrante, una volta ricevuto l'incarico, deve attivarsi autonomamente per individuare il procedimento e verificarne lo stato, anche mediante l'esame degli atti in possesso dell'assistito e l'accesso presso la cancelleria; l'omessa attivazione protratta per un periodo ampiamente sufficiente esclude la configurabilità di un impedimento assoluto.
- L'onere dell'assistito di vigilare sull'esatto adempimento dell'incarico difensivo permane quando tale controllo non sia reso impossibile dalla complessità del quadro normativo o da concrete circostanze impeditive.
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