Sentenza del 05/02/2016 n. 2286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, l'Ufficio ha annullato in autotutela l'atto impositivo. Venendo meno l'oggetto della controversia, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In considerazione della particolarità della vicenda, le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso n. 43714, con cui l'Ufficio aveva liquidato in misura fissa l'imposta di registro relativa a un atto di donazione tra parenti in linea retta del 2007, inizialmente dichiarato esente. Il contribuente aveva impugnato l'avviso, contestando la debenza dell'imposta, ma la Commissione Tributaria Provinciale e poi quella Regionale avevano rigettato le sue doglianze. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo tributario quando, nel corso del giudizio, viene meno l'oggetto della controversia. L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio ha prodotto tale effetto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria annulla integralmente in autotutela l'atto impugnato durante il processo, la controversia può diventare priva di oggetto e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- L'annullamento dell'atto non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese: il giudice può compensarle, soprattutto quando la vicenda presenta circostanze particolari o quando ritiene equo che ciascuna parte sostenga i propri costi.
- La cessazione della materia del contendere definisce il processo senza una pronuncia definitiva sulla correttezza originaria dell'imposizione; il risultato pratico favorevole al contribuente deriva dall'eliminazione dell'atto impugnato.
- Quando l'atto viene annullato, il contribuente deve documentare formalmente l'annullamento e chiederne il recepimento nel processo, affinché il giudice possa dichiarare l'estinzione della controversia.
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