Cassazione Penale, Sentenza n. 43385/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando l'assenza di un percorso argomentativo esaustivo rispetto agli elementi probatori acquisiti e la mancata concessione delle attenuanti generiche e del conseguente trattamento sanzionatorio favorevole
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché i reati contestati risultano estinti per prescrizione. Considerati i titoli di reato, la data di commissione (28/01/2016) e la durata degli effetti interruttivi, il termine massimo di prescrizione si è completamente estinto alla data del 28/01/2021. La declaratoria di estinzione è stata adottata in sede di Cassazione anche se la difesa non aveva espressamente chiesto tale pronuncia, non essendo emersa volontà di rinunciare alla causa estintiva. Non sussistono, dagli atti, i presupposti per un proscioglimento con formula di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e la condanna di primo e secondo grado è stata cancellata per estinzione del reato
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
L'art. 129 c.p.p. disciplina il proscioglimento con formula di merito; la Corte ha ritenuto che non sussistessero nei confronti dell'imputato i presupposti per pronunciare un proscioglimento di merito, optando pertanto per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
Norme sulla prescrizione del reato (codice penale e cod. proc. pen.)
La Corte ha applicato i principi relativi alla prescrizione, valutando la data di commissione, la durata dei termini e gli eventuali atti interruttivi; ha ritenuto che il termine massimo prolungato si fosse esaurito alla data indicata, determinando l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può dichiarare d'ufficio (o in questa sede) l'estinzione del reato per prescrizione anche se la difesa non aveva espressamente chiesto tale declaratoria, purché non risulti una volontà della parte di rinunciare alla causa estintiva
- Quando la prescrizione è ormai intervenuta, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; non è necessario procedere a un nuovo esame di merito se la sola questione rilevante è la prescrizione
- Il proscioglimento con formula di merito (art. 129 c.p.p.) è diverso dall'estinzione per prescrizione: il primo richiede specifici presupposti per l'accertamento di non colpevolezza o cause che impediscano l'imputazione, mentre la prescrizione estingue il reato per decorso dei termini indipendentemente dalla valutazione sulla colpevolezza
- In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione, considerare gli atti interruttivi e valutare se vi sia stata rinuncia esplicita o tacita alla dichiarazione di estinzione da parte dell'imputato
- Se l'imputato contesta la motivazione o il trattamento sanzionatorio, ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la questione sostanziale cade e prevale la declaratoria di estinzione se i termini lo consentono
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