Cassazione Penale, Ordinanza n. 31075/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità per furto tentato aggravato, resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto tentato aggravato. L'unico motivo dedotto chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il motivo è privo di specificità, perché si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mera invocazione della particolare tenuità del fatto non è sufficiente se il motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da un motivo specifico e argomentato, non da una riproposizione assertiva di censure già esaminate e respinte.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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