Sentenza del 22/02/2017 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Termine di presentazione - Art. 2, comma 8, DPR n.322 del 1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore. Il punto centrale era stabilire se dovesse applicarsi il comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, che consente la rettifica entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento dell'Ufficio, oppure il comma 8-bis, ritenuto riferibile soprattutto alla correzione utilizzabile in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il contribuente sosteneva quindi che la dichiarazione fosse tempestiva perché presentata entro il termine previsto per i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La tesi accolta è che la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 entro gli stessi termini entro cui l'Ufficio può esercitare l'azione di controllo e verifica. Il comma 8-bis viene interpretato come disposizione funzionale, in particolare, all'utilizzo del credito in compensazione e non come termine generale e necessariamente applicabile anche alle ipotesi in cui il contribuente intenda ottenere il rimborso. Ne consegue il riconoscimento della tempestività della dichiarazione integrativa presentata entro il termine di accertamento.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
Consente la rettifica della dichiarazione entro i termini previsti per l'accertamento, quindi entro il periodo in cui l'Amministrazione finanziaria può ancora esercitare i propri poteri di controllo e verifica.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
È interpretato come disposizione principalmente collegata alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito derivante dalla dichiarazione integrativa, senza escludere necessariamente la presentazione dell'integrativa a favore entro il più ampio termine previsto dal comma 8 quando sia richiesto il rimborso.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta un'integrativa a proprio favore, occorre distinguere tra il termine per presentare la rettifica e il termine o le condizioni per utilizzare il credito risultante.
- La presentazione dell'integrativa a favore può essere ammessa entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, se la disciplina applicabile al periodo d'imposta prevede il rinvio al comma 8.
- Il termine più breve del comma 8-bis può assumere rilievo soprattutto per l'utilizzo del credito in compensazione; non deve essere automaticamente considerato come termine generale per ogni forma di recupero del credito, compreso il rimborso.
- È essenziale verificare la versione della norma vigente per l'anno d'imposta interessato, le modalità di utilizzo del credito richieste e l'eventuale prescrizione o decadenza della domanda di rimborso.
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