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Sentenza

Sentenza n. 9383/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data 26 gennaio 2026, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020;

Giustizia amministrativa202604822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, motivato dalla mancata dimostrazione del requisito reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto vizi procedimentali e ha sostenuto che la mancata conclusione positiva della procedura di emersione fosse imputabile al datore di lavoro, per l’inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi e per l’insufficienza del suo reddito, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede nell’azione amministrativa e del principio del risultato. Ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il diniego era fondato sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale riferito all’anno 2019, non essendo stata depositata la documentazione relativa al reddito dell’eventuale familiare idoneo a integrare il requisito del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, previsto dall’art. 103, commi 5 e 6, d.l. 34/2020 e concretamente disciplinato dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, costituisce insussistenza originaria di un presupposto indefettibile della procedura e non una causa imputabile al datore di lavoro superabile a favore del lavoratore. Il difetto reddituale, non specificamente contestato, è stato ritenuto provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Ne consegueva l’assenza dei presupposti per l’emersione e il carattere vincolato del rigetto. Il TAR ha escluso anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone che siano stati accertati ab origine tutti i requisiti dell’emersione, incluso il reddito minimo del datore di lavoro; in mancanza, lo straniero resta in posizione irregolare. Quanto ai vizi procedimentali, la documentazione dimostrava che le comunicazioni erano state inviate agli indirizzi indicati nella domanda e nel procedimento e che il ricorrente aveva partecipato agli appuntamenti fissati dallo Sportello Unico. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, il diniego non sarebbe stato annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    istanza di emersione dal lavoro irregolare

    Disciplina la procedura di emersione cui si riferiva l’istanza del ricorrente.

  • art. 103, commi 5 e 6, d.l. 34/2020

    requisito reddituale in capo al datore di lavoro

    Il requisito reddituale del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9

    Stabilisce in concreto il requisito reddituale richiesto al datore di lavoro per dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il fatto della carenza reddituale, non specificamente contestato, è stato ritenuto provato.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    È stato ritenuto applicabile perché il diniego costituiva esercizio di potere vincolato e, pertanto, i dedotti vizi procedimentali non avrebbero comunque condotto a un esito diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, il possesso da parte del datore di lavoro del reddito minimo previsto dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile e originario della regolarizzazione; la sua mancanza non è una causa imputabile al datore di lavoro suscettibile di essere superata a favore del lavoratore.
  • Quando manca ab origine il requisito reddituale del datore di lavoro, l’Amministrazione è tenuta a respingere l’istanza di emersione, trattandosi di attività vincolata e non di valutazione discrezionale.
  • Nel procedimento di emersione disciplinato dal d.l. 34/2020 non può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se manca il reddito minimo del datore di lavoro, poiché tale titolo presuppone l’accertamento originario della sussistenza di tutti i requisiti dell’emersione.
  • Se il difetto del requisito reddituale rende vincolato il diniego dell’emersione, gli eventuali vizi procedimentali non determinano l’annullamento del provvedimento quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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