Sentenza n. 4514/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115552) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HOSEN MD FARUK in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. SCHIAVONE LUIGI, (ID PRATICA: CE0308457501), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta, notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dal nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un lavoratore cittadino del Bangladesh, adottato per decorso del termine semestrale senza ingresso in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh, trasmesso nel settembre 2023 all'Ambasciata italiana a Dhaka. Il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto, ma il visto non era stato rilasciato. Nel frattempo, il d.l. n. 145/2024 aveva sospeso, per i lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, l'efficacia dei nulla osta già rilasciati e i procedimenti consolari per il rilascio dei visti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell'immigrazione sull'esito positivo delle verifiche. La Prefettura aveva tuttavia dichiarato la decadenza del nulla osta per il decorso del termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di buona fede e buon andamento; violazione della disciplina speciale sopravvenuta, sostenendo che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile al datore di lavoro o al lavoratore, ma all'inerzia dell'amministrazione consolare, alla sospensione legale della procedura e al mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che, sebbene in via generale il nulla osta perda efficacia decorso il termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore, tale disciplina non possa essere applicata automaticamente quando una norma sopravvenuta sospenda l'efficacia del nulla osta e il procedimento di rilascio del visto. Nel caso concreto, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2024 il visto non era stato rilasciato, il lavoratore aveva presentato tempestivamente la domanda e non risultava intervenuta la conferma espressa dello Sportello unico richiesta dalla legge. Operava pertanto la sospensione legale. La sospensione dell'efficacia del nulla osta comporta anche la sospensione del decorso del termine di validità semestrale, poiché il titolare non può compiere l'attività necessaria a evitare la decadenza, ossia ottenere il visto ed entrare in Italia. La Prefettura, dichiarando la decadenza senza considerare la sospensione normativa e senza completare le verifiche di propria competenza, ha applicato in modo formalistico una disciplina la cui operatività era stata temporaneamente neutralizzata dalla legge sopravvenuta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Prevede il termine di validità semestrale del nulla osta, il cui decorso è stato ritenuto sospeso durante la sospensione legale della procedura.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede la validità di sei mesi del nulla osta dalla data del rilascio; la sua applicazione automatica è stata esclusa durante il periodo di sospensione legale dell'efficacia del titolo.
art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce una sospensione legale dell'efficacia dei nulla osta e dei procedimenti consolari per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma espressa dello Sportello unico sull'esito positivo delle verifiche.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza non fonda autonomamente l'accoglimento su tale censura.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende l'efficacia di un nulla osta e il procedimento amministrativo necessario per utilizzarlo, sono sospesi anche i termini collegati alla validità del titolo, compreso il termine di decadenza, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Il termine di decadenza connesso all'utilizzo di un titolo autorizzatorio non può decorrere durante il periodo in cui il titolare è legalmente impossibilitato a utilizzare il titolo per effetto di una sospensione normativa imputabile alla disciplina amministrativa.
- L'amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un nulla osta per mancato ingresso del lavoratore senza considerare una sopravvenuta sospensione legale della procedura e dell'efficacia del titolo.
- Quando la mancata conclusione della procedura di ingresso dipende dalla sospensione prevista dalla legge o da adempimenti rimasti a carico delle amministrazioni, tale mancata conclusione non può essere imputata al datore di lavoro o al lavoratore straniero.
- Durante la sospensione legale della procedura, lo Sportello unico per l'immigrazione deve svolgere le verifiche previste dalla disciplina speciale; la decadenza non può sostituire l'adempimento di tale obbligo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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