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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38203/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta nei confronti di una dipendente pubblica, dopo una precedente sospensione obbligatoria per restrizione della libertà personale, nell’ambito di un procedimento penale per associazione finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’amministrazione aveva prorogato la sospensione per bienni successivi richiamando il contratto collettivo applicabile, ritenendo che la gravità delle imputazioni e la lesione dell’immagine e del prestigio dell’ente giustificassero la misura. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della lavoratrice. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi, perché la sospensione facoltativa sarebbe stata ammissibile solo nei casi di reato previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 13 del CCNL, che secondo la ricorrente non comprendevano i fatti contestati; 2) omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo, sostenendo che la motivazione del provvedimento di sospensione fosse meramente apparente e che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata; 3) erronea condanna alle spese, poiché la novità e la complessità interpretativa avrebbero dovuto portare alla compensazione integrale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha interpretato la clausola collettiva nel senso che il rinvio operato dall’art. 15 concerne la tipologia di sanzioni previste per fatti tali da condurre al licenziamento, e non specifiche fattispecie di reato; ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità perché volta a sollecitare una diversa valutazione di merito; ha giudicato inammissibile il motivo sulle spese, richiamando il principio per cui la soccombenza non richiede motivazione mentre solo la compensazione va motivata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità delle proroghe della sospensione cautelare facoltativa disposte dall’amministrazione, rilevando che il contratto collettivo richiama la categoria delle sanzioni espulsive e non singole ipotesi di reato, e che la gravità dei fatti e la lesione del prestigio dell’ente rendevano congrua la motivazione dei provvedimenti e della decisione di merito. Ha inoltre respinto la censura sulle spese, affermando che la condanna alle spese secondo soccombenza non necessita di specifica motivazione. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 è stato dedotto come violazione o falsa applicazione di contratti collettivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le censure sulla motivazione sono state ritenute inammissibili perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente in vista dell’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, commi 5 e 6, CCNL 12.6.2003

    Richiamati dall’art. 15 del contratto collettivo come tipologia di sanzioni espulsive cui si collega la prorogabilità della sospensione.

  • art. 13, comma 7, CCNL 12.6.2003

    Letto come clausola di chiusura che consente l’applicazione delle sanzioni disciplinari anche per fatti non espressamente contemplati nei commi precedenti.

  • art. 15, comma 10, CCNL 12.6.2003

    Interpretato nel senso che la proroga biennale della sospensione facoltativa è riferita ai reati che comportano l’applicazione delle sanzioni espulsive previste dai commi 5 e 6 dell’art. 13, cioè alla categoria delle sanzioni e non a singole fattispecie di reato.

  • art. 77 CCNL 14.9.2007

    Indicato come norma modificativa dell’art. 15 del CCNL del 2003.

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva rinvia alle sanzioni previste per determinati fatti, il rinvio va interpretato secondo il dato testuale e sistematico, avendo riguardo alla tipologia sanzionatoria richiamata e non necessariamente alle singole fattispecie di reato o di illecito disciplinare.
  • La legittimità della sospensione cautelare o della sua proroga può essere sorretta dalla gravità dei fatti contestati e dalla conseguente lesione del vincolo fiduciario e dell’immagine dell’ente, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore quando tale gravità sia immediatamente apprezzabile.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la motivazione della sentenza di merito prospettando una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • La condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza non richiede una motivazione specifica; è la deroga della compensazione che necessita di adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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