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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8929/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di estradizione per tre rapine aggravate commesse nel 2009. Tre motivi di impugnazione: 1) e 2) la domanda di estradizione è stata trasmessa con notevole ritardo (arresto agosto 2021, richiesta luglio 2024) e tale ritardo determinerebbe la perdita di interesse dello Stato richiedente; 3) si censura l'esame della prescrizione da parte dell'autorità nazionale, sostenendo che la verifica della prescrizione secondo la normativa peruviana dovesse essere effettuata dall'autorità richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha ritenuto che il Trattato Italia-Perù non preveda termini per l'inoltro della domanda e che il ritardo incida unicamente sull'efficacia della misura cautelare (la custodia ha perso efficacia dopo il decorso dei 90 giorni senza invio della domanda), ma non determini nullità della procedura né la sopravvenuta mancanza di interesse alla consegna, soprattutto considerando che la domanda è stata comunque inviata. Sul secondo profilo (prescrizione) ha affermato che l'art.4, comma 1, lett.b) della legge di ratifica (Trattato) prevede un motivo obbligatorio di rifiuto se il reato è prescritto secondo la legge di una delle Parti; tuttavia l'accertamento spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che deve valutare la prescrizione sia secondo la normativa interna sia verificare l'eventuale estinzione ai sensi della normativa dello Stato richiedente, e non può delegare tale verifica allo Stato estero. Inoltre il motivo era generico e non indicava in cosa consisterebbe un errore di computo della prescrizione. Ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; rinvio agli adempimenti di cui all'art.203 disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 3 maggio 2004, n. 135 (ratifica del Trattato di estradizione Italia-Perù), art.4, comma 1, lett.b)

    "se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione"

    Si tratta di una causa obbligatoria di rifiuto della consegna; l'individuazione della sussistenza della prescrizione è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che deve valutare sia la normativa interna sia l'eventuale estinzione secondo la normativa dello Stato richiedente

  • Termine di 90 giorni (conseguenza processuale indicata nella sentenza)

    "la misura cautelare ha perso efficacia ... una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Corte di appello, in mancanza dell'invio della domanda, si fosse pronunciata sulla richiesta di estradizione"

    Il ritardo nell'invio della domanda incide sull'efficacia della misura cautelare (cessazione della custodia oltre il termine previsto), ma non annulla la procedura di estradizione né prova da solo la perdita di interesse dello Stato richiedente

  • Art. 203 disp. att. c.p.p.

    "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen."

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (iscrizioni, comunicazioni e procedure amministrative conseguenti alla decisione)

Massime di principio

  • Il ritardo temporale nell'inoltro di una domanda di estradizione non determina di per sé la nullità della procedura: può incidere sulla durata e validità delle misure cautelari, ma non sulla fondatezza della richiesta se questa viene comunque trasmessa.
  • Quando il trattato prevede la prescrizione come causa obbligatoria di rifiuto, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve autonomamente verificare la prescrizione sia secondo la propria normativa sia, ove necessario, alla luce della normativa dello Stato richiedente; non è sufficiente demandare la verifica allo Stato estero.
  • Il ricorrente deve specificare con precisione in che punto consista l'errore nella determinazione della prescrizione (calcolo dei termini, norme applicabili): deduzioni generiche sono insufficienti per ottenere l'annullamento della decisione.
  • La trasmissione tardiva della domanda può costituire elemento processuale rilevante solo con riguardo alle misure cautelari o ad eventuali violazioni procedurali, ma non come prova automatica della mancanza di interesse dello Stato richiedente se quest'ultimo ha comunque proceduto all'invio della richiesta.
  • In situazioni simili è consigliabile che lo Stato richiedente invii la documentazione in tempi congrui per evitare il venir meno delle misure cautelari; dal lato del difensore, occorre contestare con dati e calcoli precisi eventuali errori di prescrizione o fornire elementi concreti della perdita di interesse dello Stato richiedente.

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