Cassazione Civile, Ordinanza n. 33061/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui il contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento emesso dall'Ufficio doganale, poi annullato in autotutela dopo l'introduzione del ricorso. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ma il giudice aveva condannato l'Amministrazione alle spese; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio e compensato le spese di entrambi i gradi, ritenendo che il primo giudice avesse applicato in modo automatico la soccombenza virtuale e valorizzando: il mutamento giurisprudenziale sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la mancata presentazione di osservazioni da parte del contribuente; la condotta processuale ritenuta non leale del contribuente; la correttezza dell'Ufficio che aveva annullato l'atto per consentire il contraddittorio. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, nullità della sentenza e violazione di norme costituzionali, tributarie e processuali in tema di spese di lite, sostenendo che la CTR avesse fondato la compensazione su una ricostruzione errata dei fatti e su una indebita lettura dell'annullamento in autotutela, dovendosi invece riconoscere la sua totale vittoria nel merito e la conseguente condanna alle spese dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, poiché il Ministero non era stato parte del giudizio di merito e la controversia tributaria, dopo il trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, prosegue nei confronti del solo ente subentrante. Nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il ricorso è stato rigettato perché i due motivi erano inammissibili: non rispettavano l'onere di specificità del motivo di ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non indicando con precisione le norme violate, il contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata; inoltre, si limitavano a richiedere una diversa lettura dei fatti e non censuravano tutte le autonome rationes decidendi della CTR, in particolare la valutazione del comportamento processuale delle parti e la legittimità della compensazione delle spese. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo dovuto per legge.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La CTR ha ritenuto che la portata applicativa della norma fosse stata interessata da un mutamento giurisprudenziale e che, nel caso concreto, l'omessa presentazione delle osservazioni dopo la rimessione in termini rendesse pretestuosa la doglianza del contribuente.
art. 92 c.p.c.
La Corte richiama i limiti al sindacato sulla compensazione delle spese e afferma che la compensazione è censurabile solo se fondata su ragioni illogiche o erronee; la novità delle questioni può integrare gravi ed eccezionali ragioni se collegata al momento introduttivo della lite e alle ragioni della parte.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: vanno indicate le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il puntuale contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede una censura di diritto e non una mera richiesta di diversa lettura dei fatti o delle risultanze processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro asseritamente violato in relazione al diritto di difesa e alla liquidazione delle spese.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale disciplina del processo tributario e delle spese.
art. 15 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dalla CTR come parametro di lealtà e probità processuale, valorizzando la condotta delle parti ai fini delle spese.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per le memorie illustrative depositate in appello.
art. 21, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla CTR per la presunzione di riconducibilità della firma digitale al titolare, salvo prova contraria.
art. 65, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla CTR per l'equiparazione delle note di ricevimento sottoscritte digitalmente alle istanze e dichiarazioni firmate autograficamente in presenza del dipendente.
art. 2703 c.c.
Richiamato dalla CTR nel raffronto tra firma digitale e sottoscrizione autenticata.
art. 221 c.p.c.
La CTR ha affermato che la contestazione della firma digitale sarebbe possibile solo mediante querela di falso.
art. 214 c.p.c.
La CTR ha escluso che il semplice disconoscimento della sottoscrizione sia sufficiente a contestare la firma digitale.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per qualificare il trasferimento di funzioni alle Agenzie fiscali come successione a titolo particolare nel diritto controverso.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamato per il trasferimento di funzioni e rapporti inerenti alle entrate tributarie dalle amministrazioni ministeriali alle Agenzie fiscali.
d.m. 28 dicembre 2000
Richiamato quale atto che rende operative le Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001.
art. 1 d.m. 28 dicembre 2000
Indicata come data di operatività delle Agenzie fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, il ricorrente deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate, spiegare il loro contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti o in una critica generica alla ricostruzione del giudice di merito.
- In tema di spese di lite, la decisione di compensazione è censurabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici evidenti; il giudice di merito può valorizzare la novità o complessità della questione e il comportamento processuale delle parti, purché tale valutazione sia ancorata al momento di insorgenza della lite e alle ragioni effettivamente poste a base della soccombenza.
- Nel contenzioso tributario successivo al trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non conserva, di regola, legittimazione passiva nei giudizi relativi ai rapporti già trasferiti, dovendosi proseguire il processo nei confronti del solo ente subentrante.
- La contestazione in cassazione di una statuizione sulle spese deve investire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione, altrimenti il motivo è inammissibile anche se una sola delle ragioni non è efficacemente censurata.
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