Cassazione Civile, Ordinanza n. 20234/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2003 al 2008, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza di autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva impugnato il diniego: in primo grado il ricorso era stato accolto solo per gli anni 2003-2007, ma in appello la decisione era stata riformata e il rimborso negato integralmente perché la CTR aveva ritenuto non provata l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, rilevando l'assenza di documentazione idonea sul valore dei beni ammortizzabili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere specificamente indicato e documentato i beni ammortizzabili e di aver depositato il registro dei beni ammortizzabili; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto non assolto l'onere probatorio nonostante la mancata contestazione dell'Ufficio; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'Agenzia in appello avesse introdotto nuove eccezioni e deduzioni inammissibili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava omesso esame, perché la CTR aveva comunque preso in considerazione il tema della prova sui beni ammortizzabili; nella parte residua lo ha dichiarato inammissibile, poiché la doglianza mirava in realtà a censurare un asserito errore di percezione della CTR circa la mancata produzione del registro, errore che, se sussistente, sarebbe stato deducibile solo con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e art. 64 d.lgs. 546/1992. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che nel giudizio tributario di rimborso il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; l'Amministrazione, quando contesta la domanda, svolge mera difesa e non ha l'onere di una contestazione specifica dei fatti allegati. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la contestazione dei presupposti del rimborso costituisce mera difesa, non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 57 d.lgs. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale udienza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame ricorre solo se un fatto storico decisivo e discusso non sia stato esaminato; non è configurabile quando la censura attenga, in realtà, a un preteso errore di percezione sulla produzione di un documento.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore consistente nell'affermazione dell'inesistenza in atti di un documento che invece risulti prodotto integra errore di fatto revocatorio, non motivo di ricorso per cassazione.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che l'errore di fatto percettivo della sentenza tributaria è deducibile con revocazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute infondate.
art. 115 c.p.c.
Non risulta violato se il giudice valuta la prova secondo gli atti; il mancato accoglimento della tesi del ricorrente dipendeva dall'insufficienza probatoria, non da una decisione basata su prove non dedotte.
art. 2697 c.c.
Nel rimborso tributario grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e, quindi, anche l'insussistenza del presupposto impositivo.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alla contestazione dei presupposti del rimborso, che costituisce mera difesa dell'Ufficio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamata quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere, inclusa l'assenza del presupposto impositivo.
- La contestazione dell'Amministrazione finanziaria sui presupposti del rimborso è mera difesa e non è soggetta al regime delle eccezioni nuove in appello previsto dall'art. 57 d.lgs. 546/1992.
- L'affermazione del giudice circa l'inesistenza in atti di un documento effettivamente prodotto integra errore di fatto revocatorio, non deducibile come vizio motivazionale o violazione di legge in cassazione.
- Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non lo è la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del contenuto degli atti.
- Per escludere l'IRAP occorre provare la mancanza di autonoma organizzazione mediante elementi idonei a dimostrare che l'impiego di beni strumentali e di mezzi non eccede il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.
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