Cassazione Penale, Sentenza n. 8228/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità/illegittimità delle intercettazioni e consequente inutilizzabilità di un dialogo intercettato colla madre, deducendo che le informative di polizia giudiziaria poste a base delle autorizzazioni non indicavano idonei indizi ma solo ipotesi investigative non riferite a fatti specifici; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria: contestata l'affermazione della opacità contabile delle imprese senza una indagine contabile e criticata la deduzione secondo cui la sola fatturazione sarebbe idonea a realizzare il riciclaggio anche senza movimentazione su conto bancario
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: le informative di polizia facevano riferimento a un'attività di riciclaggio di proventi di narcotraffico su scala internazionale collegata al socio Murdaca, e per disporre intercettazioni non è necessario che gli indizi riguardino episodi specifici o siano direttamente riferiti alla persona captata. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione censure di mera illogicità della motivazione ex art. 325 c.p.p., ritenendo la motivazione del Tribunale sufficientemente logica e sorretta anche dalle risultanze intercettative e dagli accertamenti contabili evocati; pertanto il motivo era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 322-bis, cod. proc. pen.
ricorso avverso disposizioni su misure cautelari personali e reali
stabilisce il regime di impugnazione dell'ordinanza del giudice; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in sede di appello ai sensi dell'art. 322-bis è soggetto ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 325
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione
il ricorso è consentito soltanto per violazione di legge; le doglianze volte a censurare mera illogicità o insufficienza della motivazione sono in generale inammissibili salvo totale assenza o apparente motivazione
art. 648-ter.1, cod. pen.
la fattispecie contestata riguarda il reimpiego di proventi illeciti nelle imprese; la Corte assume che le indagini e le intercettazioni possono essere finalizzate ad accertare la destinazione delle imprese ad attività di "ripulitura" del denaro
art. 616, cod. proc. pen.
condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità la Corte condanna il proponente al pagamento delle spese e di una somma; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione di euro 3.000 dato il carattere manifestamente infondato del ricorso
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate sulla base di informative di polizia giudiziaria non richiedono che gli indizi riguardino episodi specifici o siano già riferiti in modo puntuale alla persona captata: è sufficiente un quadro indiziario minimo che giustifichi il mezzo investigativo
- In cassazione il sindacato sulle ordinanze impugnate ai sensi dell'art. 322-bis è limitato alle violazioni di legge: le doglianze che lamentano meramente illogicità o carenze della motivazione sono generalmente inammissibili salvo totale assenza di motivazione
- Per contestare la gravità indiziaria o la fondatezza tecnica di accertamenti contabili è importante in primo grado e in appello produrre elementi probatori concreti e specifici; la semplice formulazione di dubbi generici rischia di essere considerata generica e infondata
- Chi impugna provvedimenti cautelari o di sequestro dovrebbe articolare nelle memorie in cassazione profili di illegittimità normativa precisi e non limitarsi a riproporre censure di fatto o di merito già respinte, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna a spese e ammende
- La valorizzazione, da parte del giudice, di elementi intercettivi contenenti ammissioni del soggetto indagato può rafforzare la tenuta della motivazione sulle misure cautelari e rendere più difficoltosa la loro efficacia impugnatoria
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