Cassazione Penale, Sentenza n. 9431/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amara impugnava la sentenza con cui era stato applicato per patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di 9 mesi di reclusione per il reato di bancarotta preferenziale relativo al fallimento della SAI & S.p.A. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che i pagamenti a suo favore erano relativi a crediti professionali assistiti da privilegio (art. 2751-bis c.c.), circostanza ammessa anche nella sentenza impugnata; quindi, secondo Amara, non era stata alterata la par condicio creditorum e la condotta non avrebbe costituito reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur condividendo in astratto il principio che per la configurabilità della bancarotta preferenziale sia necessaria l'alterazione della par condicio creditorum e che un credito privilegiato può dare diritto a soddisfazione prioritaria, ha ritenuto che dalla sentenza di patteggiamento non risulti con 'indiscussa immediatezza' l'assenza di altri creditori privilegiati insoddisfatti. Per i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze di applicazione della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.), una contestazione sulla qualificazione di irrilevanza penale non è deducibile se non è inequivocabilmente palese dalla sentenza e dagli atti. Inoltre, la Corte ha osservato che l'imputato ha richiesto il patteggiamento dopo la riqualificazione in bancarotta preferenziale e che il GUP ha valutato le fonti di prova ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena con il procedimento di cui all'art. 444 (patteggiamento); la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena che comporta limiti al sindacato di legittimità
art. 2751-bis cod. civ.
Riconosce privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni dei professionisti per gli ultimi due anni, con grado recessivo rispetto ai crediti da lavoro subordinato; implica che un credito professionale possa essere privilegiato e soddisfatto con priorità, ma non esclude la necessità di provare la concorrenza di altri crediti di grado prevalente o equivalente per configurare la bancarotta preferenziale
art. 448 cod. pen.
Limita il sindacato della Corte di legittimità sulle sentenze di applicazione della pena, consentendo ricorso per cassazione soltanto quando l'erronea qualificazione del fatto risulti con indiscussa immediatezza dalle risultanze processuali
art. 129 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il compito di valutare l'esistenza di cause di improcedibilità e di esaminare le fonti di prova; la sentenza indica che il GUP ha effettuato tale valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, dopo declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per l'entità della sanzione pecuniaria a fini riparatori/disciplinari in caso di ricorso infondato o inammissibile
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta preferenziale è necessario provare l'alterazione della par condicio creditorum: non basta che il beneficiario del pagamento abbia un credito privilegiato; occorre dimostrare l'esistenza di altri creditori insoddisfatti di grado pari o superiore.
- Un credito professionale assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. può legittimamente essere soddisfatto con priorità, ma la rilevanza penale del pagamento dipende dalla presenza o meno di altri crediti concorrenti che abbiano subito pregiudizio.
- I ricorsi in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti rigorosi: le questioni di diritto che non risultino 'con indiscussa immediatezza' dal capo d'imputazione, dalla motivazione succinta e dai motivi del ricorso sono inammissibili.
- Se il patteggiamento è stato richiesto dopo una riqualificazione dell'imputazione, diventa più difficile contestare in Cassazione la qualificazione penale accettata con il patteggiamento.
- Non è ammissibile desumere l'assenza di concorrenti creditori privilegiati dal mero principio civilistico della "non contestazione"; in sede penale la prova del pregiudizio ai creditori deve risultare dagli atti.
- Chi propone ricorso che risulti inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza e la evidenza dell'errore prima di impugnare.
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