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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20495/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva riqualificato le condotte di cui ai capi 1) e 2) nei delitti di bancarotta semplice e aveva dichiarato il capo 2) assorbito nel capo 3), confermando comunque una responsabilità penale in tema di bancarotta. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché formulato in modo aspecifico, consistendo nella mera riproposizione delle doglianze già esposte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata idonea a confrontarsi con la motivazione impugnata. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 623 c.p.p.

    La pronuncia non richiama espressamente una norma codicistica diversa dalla regola generale sul ricorso; il richiamo decisivo è al principio di specificità del motivo di ricorso in cassazione, desunto dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo, in quanto non contenente una critica argomentata della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza confronto con le ragioni poste a base della sentenza, non è idonea a radicare un valido motivo di ricorso.
  • Le censure che investono la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sono inammissibili quando si risolvono in affermazioni generiche o in una pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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