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Sentenza

Sentenza n. 2594/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla base della documentazione e delle concordi dichiarazioni delle parti: il Ministero ha dichiarato di avere già adempiuto al giudicato e la ricorrente ha confermato di avere ricevuto le somme dovute, aderendo alla richiesta di cessazione. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Spese di lite compensate, come richiesto da entrambe le parti.

TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e condannato il Ministero all’attribuzione di € 2.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, della sentenza n. 728/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero all’attribuzione di € 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione: la cessazione è dichiarata in ragione dell’intervenuto adempimento e delle concordi dichiarazioni delle parti.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con il ricorso in esame la ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione, anche tramite Commimssario ad acta, del giudicato nascente dalla sentenza n. 728/2025 con cui il Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della medesima ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per aver prestato servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in suo favore della somma di € 2.000,00.

    La disposizione è indicata come fondamento del beneficio della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato alla docente a tempo determinato per gli anni scolastici considerati; la presente sentenza non ne esamina autonomamente i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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