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Sentenza

Sentenza n. 3233/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3693/2024 pubblicata il 26/03/2024, Tribunale di Roma Sez. Lavoro, resa all'esito del giudizio RG n. 39133/2023, notificata dapprima in data 28/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202511366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza posta a fondamento del giudizio. Ha compensato le spese di lite tra le parti, ritenendo sussistenti sufficienti ragioni per tale compensazione, ma ha posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di euro 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, condannando il Ministero all'assegnazione della carta per il valore nominale complessivo di euro 3.500. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva dato esecuzione alla pronuncia, come da comunicazione ricevuta l'11 dicembre 2025, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Dichiara la cessazione della materia del contendere

    La disposizione è richiamata quale base processuale per dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione provvede integralmente alla pretesa azionata.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato durante il processo, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese di lite e di porre a carico dell'Amministrazione il rimborso del contributo unificato, anche quando le spese processuali siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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