Sentenza del 24/09/2018 n. 41104 - Corte di Cassazione
Evasione fiscale - Sequestro conti bancari - Somme profitto di reato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il procedimento riguardava il sequestro preventivo, fino a 1.342.587 euro, di beni e somme presenti sui conti della società, nell'ambito di indagini per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 74/2000. G.A. contestava la legittimità del sequestro delle somme sul conto societario, sostenendo di essere estraneo ai reati e di avere assunto la rappresentanza della società prima del sequestro. V.F. contestava invece la propria qualificazione come amministratore di fatto e l'insufficiente motivazione sulla riferibilità a lui della condotta omissiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di G.A., ritenendo legittimo il sequestro diretto delle somme depositate sul conto formalmente ancora intestato al precedente amministratore indagato. Ha precisato che il terzo che chiede la restituzione deve allegare e dimostrare che le somme siano affluite sul conto dopo la commissione del reato e che siano certamente estranee al risparmio d'imposta, poiché somme di tale natura non costituirebbero profitto confiscabile. Nel caso concreto tale onere non è stato assolto. La Corte ha invece accolto il ricorso di V.F., annullando con rinvio l'ordinanza impugnata: il Tribunale dovrà riesaminare, con motivazione adeguata, se V.F. fosse effettivamente amministratore di fatto e quindi soggetto cui riferire la condotta omissiva. Il sequestro nei suoi confronti non è stato definitivamente escluso, ma la questione è stata rimessa al giudice del riesame.
Norme richiamate
Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Omessa presentazione della dichiarazione
Il delitto di omessa dichiarazione è un reato omissivo proprio, commesso dal soggetto obbligato secondo la legislazione tributaria. L'amministratore di fatto può risponderne quale autore principale quando sia il titolare effettivo della gestione sociale; il soggetto estraneo può concorrere, in linea generale, solo nelle forme previste dall'art. 110 c.p.
Art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo richiede la sussistenza del fumus commissi delicti e può riguardare il profitto del reato. Il giudice del riesame deve verificare concretamente la sostenibilità dell'accusa, senza anticipare il giudizio definitivo sulla responsabilità.
Art. 322-ter c.p.
Confisca e sequestro del prezzo o profitto del reato
Quando il profitto del reato consiste in denaro, le somme depositate su un conto nella disponibilità dell'autore possono essere oggetto di sequestro diretto, senza necessità di dimostrare che proprio quelle banconote o disponibilità derivino materialmente dal reato. Tuttavia, il sequestro non può colpire somme che siano provate come certamente estranee e successive al reato.
Art. 325 c.p.p.
Ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali
Il ricorso per cassazione è limitato alle violazioni di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione apparente, incoerente o priva dei requisiti minimi di comprensibilità.
Art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato
Il concorrente estraneo, rispetto al reato omissivo proprio, può assumere responsabilità concorsuale quando contribuisca alla realizzazione del reato nelle forme ammesse dalla legge, come accordo, istigazione o rafforzamento.
Massime di principio
- Il sequestro diretto di denaro quale profitto di un reato tributario può riguardare le somme presenti su un conto nella disponibilità dell'indagato, anche senza la prova della tracciabilità materiale delle specifiche somme provenienti dall'evasione.
- Il sequestro deve però essere escluso per le somme che il titolare del conto o il terzo interessato dimostri essere affluite successivamente alla consumazione del reato e avere origine certamente autonoma e non collegata al risparmio d'imposta.
- Il terzo che chiede la restituzione delle somme sequestrate ha un preciso onere di allegazione e prova: non è sufficiente affermare di essere estraneo al reato o di avere assunto successivamente la carica societaria.
- Nei reati di omessa dichiarazione, la responsabilità dell'amministratore di fatto non può essere presunta dalla sola collaborazione o da prestazioni occasionali: il giudice deve indicare gli elementi concreti che dimostrino l'effettiva gestione della società e la riferibilità della condotta omissiva.
- Il riesame di una misura reale non decide definitivamente la responsabilità penale, ma verifica se gli elementi disponibili rendano concretamente sostenibile l'ipotesi accusatoria e giustifichino la misura.
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