Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23996/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale aveva chiesto alla società committente, in via solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, contributi e sanzioni civili relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto affidato a un consorzio, del quale faceva parte una cooperativa esecutrice. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione della società: aveva escluso la debenza dei contributi relativi a somme corrisposte ai dipendenti sotto la voce "trasferta", ritenendo che l'ente non avesse allegato e provato il presupposto della pretesa; inoltre aveva escluso la solidarietà del committente per le sanzioni civili anche per gli appalti stipulati prima della novella del 2012, reputando la modifica normativa meramente ricognitiva e quindi applicabile retroattivamente. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 12 l. n. 153/1969, 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo che, una volta allegato e provato l'ammontare complessivo delle retribuzioni, spettasse al datore/committente dimostrare che le somme corrisposte per trasferte erano esenti da contribuzione; (2) violazione dell'art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la novella del 2012 non fosse retroattiva e che, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, la solidarietà del committente dovesse comprendere anche le sanzioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva erroneamente invertito l'onere probatorio: in materia di contribuzione sui redditi da lavoro dipendente, l'ente deve provare le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dall'imponibile, incluse quelle relative alle trasferte. Ha accolto anche il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che l'art. 21 d.l. n. 5/2012 ha natura innovativa e non interpretativa, quindi non si applica retroattivamente; pertanto, per il periodo anteriore al 10.2.2012 permaneva la solidarietà del committente anche per le sanzioni civili, mentre per il periodo successivo la solidarietà era esclusa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovi accertamenti, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Richiamato come norma sul computo della base imponibile contributiva in relazione al reddito da lavoro dipendente.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Le somme imputate a titolo di trasferta seguono la regola generale della imponibilità salvo prova del datore di lavoro circa le specifiche esclusioni; l'ente deve allegare e provare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, mentre il datore prova le somme sottratte a contribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per ribadire il corretto riparto dell'onere della prova in tema di contributi e di esenzioni dall'imponibile.

  • art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003

    La solidarietà del committente nell'appalto, nel regime previgente alla novella del 2012, comprendeva anche le sanzioni civili; dopo la modifica, la solidarietà per le sanzioni è esclusa per gli inadempimenti successivi all'entrata in vigore della novella.

  • art. 21 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012

    Norma qualificata come innovativa e non interpretativa, quindi non retroattiva; si applica solo agli inadempimenti successivi al 10.2.2012.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della novella del 2012.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso al consorzio litisconsorte.

Massime di principio

  • In materia contributiva, l'ente previdenziale deve provare l'esistenza e l'ammontare delle somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare i fatti costitutivi delle esenzioni o esclusioni dall'imponibile, comprese le trasferte e i relativi rimborsi.
  • Se il verbale di accertamento riguarda somme qualificate come trasferte, non è l'ente a dover provare in modo analitico ogni singolo spostamento: è sufficiente la prova dell'ammontare complessivo delle retribuzioni o delle somme corrisposte, gravando sul datore l'onere di documentare la parte esclusa da contribuzione.
  • La disciplina sopravvenuta che esclude la solidarietà del committente per le sanzioni civili nell'appalto ha natura innovativa e non interpretativa; non può quindi applicarsi retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Nel rapporto di appalto, ai fini della solidarietà contributiva, occorre distinguere temporalmente tra inadempimenti anteriori e successivi alla novella: per i primi permane il regime previgente, per i secondi opera la nuova disciplina più favorevole al committente.
  • Quando il periodo accertato è unitario ma comprende segmenti temporali diversi, il giudice deve applicare la disciplina pro tempore vigente a ciascun segmento, senza estendere automaticamente la norma sopravvenuta all'intero rapporto obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.