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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 406 del 22 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 406/2025, quanto al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 406 del 22 luglio 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge. La sentenza aveva condannato il Comune al pagamento di euro 250,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha pagato euro 299,00, corrispondenti al compenso e agli accessori, ma non aveva inizialmente corrisposto euro 43,00 relativi al contributo unificato del giudizio civile. Nel corso del processo di ottemperanza l’Amministrazione ha disposto e effettuato anche tale pagamento. Il ricorrente ha quindi riconosciuto l’integrale adempimento, insistendo tuttavia per la refusione delle spese del giudizio e per la condanna del Comune ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26, comma 2, c.p.a. per responsabilità processuale aggravata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio, il Comune ha integralmente adempiuto all’obbligazione derivante dal giudicato, pagando sia l’importo di euro 299,00 relativo al compenso e agli accessori sia l’ulteriore importo di euro 43,00 relativo al contributo unificato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché gli atti di liquidazione e pagamento sono intervenuti solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata invece respinta la domanda di condanna per difesa temeraria, non essendo ravvisabili i presupposti degli artt. 96 c.p.c. e 26, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, domanda respinta per mancanza dei relativi presupposti.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di condanna dell’Amministrazione per difesa temeraria, non accolta dal TAR.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Indicati per il termine di trenta giorni per l’impugnazione della sentenza del Giudice di pace notificata via PEC; la mancata impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’integrale adempimento intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali e processuali e non consegue automaticamente al ritardo nell’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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