Cassazione Penale, Sentenza n. 16018/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di L\'Aquila che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara per i reati di tentata rapina aggravata (art. 56, art. 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.) e di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1, in relazione all\'art. 625 n. 7 c.p.). In cassazione deduce violazione dell\'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di danneggiamento aggravato, sostenendo l\'assenza del dolo (ipotesi colposa) e lamentando l\'omesso esame, da parte della Corte di appello, del motivo di appello relativo alla mancata volontarietà del gesto, dedotta sulla base di una presunta scarsa comprensione della lingua italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di appello dedotto in secondo grado, volto a escludere il dolo del danneggiamento, fosse generico e ab origine inammissibile per mancanza di indicazione di specifici elementi fattuali a sostegno dell\'ipotesi colposa. La Corte ha richiamato la riproduzione fotografica e la motivazione del Tribunale, giudicando infondata la mera alternativa ipotetica basata su una presunta incomprensione linguistica non comprovata. Per tali ragioni l\'omesso esame del motivo in sede di merito non è rilevante perché il motivo era manifestamente infondato; conseguentemente il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Norma che disciplina il tentativo di reato; qui richiamata in relazione alla contestata tentata rapina.
art. 628 cod. pen. (rapina)
Norma che sanziona la rapina; combinata con l\'art. 56 per la fattispecie di tentata rapina aggravata.
art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. e art. 625 n. 7 cod. pen. (danneggiamento aggravato)
Norme richiamate per la responsabilità per danneggiamento aggravato; il motivo di impugnazione contestava il dolo rispetto a questa fattispecie.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Dispositivo che definisce i motivi di cassazione relativi alla motivazione della sentenza; impugnazione fondata su carenza o illogicità della motivazione è valutata alla luce di questo articolo.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamate nella procedura di trattazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare somme per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna del ricorrente a euro 3.000,00.
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai criteri per determinare sanzioni pecuniarie o ammende in caso di ricorsi infondati/inammissibili.
Massime di principio
- Un motivo d\'appello o di cassazione che si limiti a prospettare ipotesi alternative generiche senza indicare elementi fattuali specifici è ab origine inammissibile per manifesta infondatezza.
- La mancata trattazione di un motivo in sede di merito non costituisce automaticamente vizio di motivazione appellabile in cassazione se quel motivo risultava manifestamente infondato o generico già in origine.
- Se si eccepisce l\'assenza del dolo (es. per ipotetica involontarietà dovuta a difficoltà linguistiche), è necessario documentare tale circostanza con elementi probatori concreti (dichiarazioni, perizie, elementi istruttori) nella fase di merito, altrimenti la censura sarà dichiarata inammissibile.
- La Corte di cassazione valuta non solo la mancata considerazione di motivi ma anche l\'interesse concreto che l\'accoglimento del motivo avrebbe in sede di rinvio; motivi privi di prospettiva utile sono inammissibili.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e irrogazione di somme a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la specificità e la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni.
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