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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42058/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pili ha impugnato l'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro (21/03/2022) lamentando, con sette motivi: 1) mancata indicazione se gli oggetti sequestrati fossero corpo del reato o cose pertinenti e carenza motivazionale; 2) assenza di convalida eccessiva discrezionalità lasciata alla P.G. (sequestro di "quanto ritenuto utile"); 3) mancata motivazione del Tribunale su afferenza probatoria, pertinenza e sproporzione, in particolare per il sequestro indiscriminato di materiale informatico senza criteri di selezione; 4) mancanza di pertinenza e proporzione del sequestro; 5) illegittimità del sequestro del personal computer di terza persona (moglie); 6) carenza motivazionale sulle esigenze probatorie e sulla finalità concreta degli accertamenti forensi; 7) mancanza di descrizione del fumus commissi delicti nel decreto di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: - primi due motivi (specificità del decreto e convalida) non fondati: il decreto indicava sufficientemente l'oggetto (contratti, accordi privati, dispositivi informatici ecc.) e il nesso di pertinenza con il reato denunciato; non è obbligatoria l'indicazione a priori della qualifica "corpo del reato" o "cosa pertinente"; se la P.G. sequestra beni non indicati il rimedio è la convalida da parte del PM o l'opposizione al G.I.P., non il riesame. - terzo motivo (mancata valutazione da parte del Tribunale della proporzionalità e dei criteri di selezione dei dati) fondato: il Tribunale di Cagliari ha omesso di esaminare e motivare le doglianze relative alla proporzionalità e all'assenza di criteri di cernita per i dati elettronici; per questo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata. - quarto motivo (in parte assorbito) e quinto motivo inammissibile perché riguardava profili di esecuzione del sequestro che non sono proponibili in sede di riesame (rimedi: istanza di restituzione al PM e opposizione ex art.263 c.p.p.). - sesto e settimo motivo non fondati: il decreto conteneva una motivazione, seppur concisa, sulle esigenze probatorie e sul reato per cui si procede; la locuzione "analisi forense" è ammissibile come indicazione della modalità di estrapolazione dei dati. Conclusione: annullamento parziale dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Cagliari affinché si pronunci nuovamente sulle questioni relative alla proporzionalità e ai criteri di selezione dei dati sequestrati.

Norme richiamate

  • art. 248 cod. proc. pen.

    Prevede l'invito alla consegna quando si ricerchi una cosa determinata; la Corte interpreta che possono essere oggetto di ricerca anche cose non determinate, individuabili solo in esecuzione della perquisizione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regola il decreto di sequestro probatorio: la Corte ricorda l'obbligo di motivazione, in particolare sull'indicazione della finalità probatoria perseguita (anche in forma concisa).

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per il PM di restituire i beni sequestrati quando non sussistono i presupposti; la Corte richiama la competenza del PM a convalidare o restituire beni sequestrati dalla P.G.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame del decreto di sequestro: la Corte sottolinea che il riesame è esperibile solo contro il decreto del PM e non contro l'esecuzione eccedente da parte della P.G.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Prevede l'opposizione al G.I.P. contro il provvedimento del PM che neghi la restituzione: la Corte indica questa come la via corretta per contestare sequestri eseguiti in eccesso.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto agli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte osserva che le modalità dell'analisi forense possono essere sindacate nel merito.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del tribunale al quale rinviare per ulteriore decisione: la Corte dispone il rinvio al Tribunale di Cagliari ai sensi di tale disposizione.

  • artt. 56 e 640 c.p.

    Riferimento al reato contestato (concorso e truffa aggravata); la Corte ritiene che il decreto indichi sufficientemente il reato in termini essenziali per valutare il nesso con i beni sequestrati.

Massime di principio

  • Il decreto di perquisizione/sequestro deve indicare, anche in modo conciso, la finalità probatoria e i connotati essenziali del reato: ciò è sufficiente per valutare il collegamento tra beni e reato e per escludere finalità esplorative.
  • Non è sempre necessario individuare a priori e dettagliatamente ciascun oggetto da cercare: nel caso di ricerca di dati informatici basta identificare le tipologie di dispositivi e il tipo di documenti/informazioni rilevanti rispetto al reato.
  • Se la P.G. sequestra cose non specificate nel decreto o non riconducibili ex ante al reato, il PM deve convalidare o restituire i beni; l'interessato, in caso di diniego, deve proporre opposizione al G.I.P. (art.263 c.p.p.), non il riesame.
  • Il principio di proporzionalità impone che, sin dal decreto, sia prevista la commisurazione del vincolo (criteri di selezione dei dati, termini per la restituzione dopo copia forense, specificazione delle operazioni tecniche previste); il Tribunale del riesame deve valutare e motivare queste questioni.
  • Contestazioni relative a eccessi nell'esecuzione materiale del sequestro (es.: sequestro di beni di terzi o in quantità eccedenti) attengono all'esecuzione e devono essere rivolte al PM per la restituzione e, se necessario, impugnate con opposizione al G.I.P.; non sono proponibili in sede di riesame sul decreto.
  • L'indicazione generica di "analisi forense" è accettabile se finalizzata all'estrazione di dati rilevanti; le modalità operative potranno essere sindacate nel merito o con i rimedi processuali appropriati (esame tecnico, opposizioni, eccezioni in sede di merito).

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