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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3064/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata ad Antonio Annunziata per il delitto di omicidio aggravato (artt. 110, 575, 576 n.2, 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 192 c.p.p., comma 3 e 4) per contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni di collaborazione rese da Alessio Galdiero e Cosimo Nicolì: si contesta la presunta mancanza di autonomia genetica delle chiamate, la sovrapponibilità con dichiarazioni già note, l'interpretazione erronea o insufficiente dei riscontri tecnici (agganci celle telefoniche), la non valutazione di un primo interrogatorio di Nicolì del 28/6/2022 e l'assenza di riscontri individualizzanti su singoli elementi (pulizia armi, acquisto telefoni, sostentamento dei sicari). Si lamenta altresì che il Tribunale abbia operato una motivazione per relationem senza svolgere un giudizio critico autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem alla ordinanza "genetica", in quanto il Tribunale ha fatto proprie e valutate criticamente le argomentazioni ivi contenute. Ha confermato la regolare applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate di correità (test trifasico: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e ha giudicato fondata la conclusione del Tribunale circa la convergenza e l'autonomia genetica delle dichiarazioni di Galdiero, Nicolì e Giancarlo Avventurato. La Corte ha ritenuto adeguati i riscontri esterni (intercettazioni, tabulati, dichiarazioni in dibattimento, elementi tecnici e investigativi) che, unitariamente considerati, confermano il ruolo attribuito al ricorrente nell'organizzazione e nel sostegno ai killer. La censura del ricorrente è stata considerata, in gran parte, mera rielaborazione di questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Esito: rigetto del ricorso, condanna alle spese processuali; nessuna liberazione disposta dal provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato: il ricorrente è indiziato di concorso nell'omicidio nella veste di organizzatore e collaboratore.

  • Codice penale - art. 575

    Norma sull'omicidio semplice, richiamata come fattispecie base aggravata nei capi di imputazione.

  • Codice penale - art. 576 n. 2

    Richiamato quale circostanza aggravante applicata al fatto di sangue contestato.

  • Codice penale - art. 416-bis.1

    Riferimento al vincolo associativo di tipo mafioso o criminale, contestato in relazione al ruolo nell'assetto organizzativo.

  • Codice di procedura penale - art. 192, commi 3 e 4

    Norma centrale sul valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la Corte conferma l'applicazione del test trifasico (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e riconosce che i riscontri esterni non devono essere necessariamente autosufficienti ma idonei a confermare individualmente la riferibilità del fatto all'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. "Aquilina" e altre)

    Richiamati i principi consolidati: ammissibilità della motivazione per relationem se congrua e adottata dal giudice; limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di merito; criteri di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (specificità, coerenza, spontaneità, autonomia genetica, riscontri).

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione non consente una rinnovata valutazione del merito probatorio: le contestazioni che si limitano a rimettere in discussione l'apprezzamento della prova dichiarativa sono inammissibili se non prospettano un vizio giuridico o di motivazione manifesto.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama e condivide criticamente le argomentazioni di altro provvedimento, purché emerga il suo giudizio autonomo sulle ragioni che giustificano la misura cautelare.
  • Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate secondo il criterio trifasico (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni); tutte e tre le componenti devono essere considerate unitariamente e non in modo rigidamente sequenziale.
  • I riscontri esterni non devono essere necessariamente prove autosufficienti: è sufficiente che siano precisi, indipendenti e individualizzanti rispetto all'imputato, in modo da confermare unitariamente la prova dichiarativa.
  • La falsità o incoerenza parziale di alcune parti della dichiarazione di un collaboratore non comporta automaticamente l'inattendibilità totale del complesso dichiarativo, ma richiede una verifica più rigorosa e la ricerca di riscontri maggiormente solidi.
  • Per contestare con successo la misura cautelare fondata su dichiarazioni di collaboratori occorre dimostrare errori logico-giuridici nella valutazione delle prove o l'assenza di riscontri minimi; mere incongruenze fattuali non sono normalmente sufficienti.

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