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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18692/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna inflitta in abbreviato per il reato previsto dall'art.495 c.p.; il ricorso articolava quattro motivi tra cui, principalmente, la nullità della notifica del decreto di citazione in appello (notificato al precedente difensore nonostante la nomina di nuovo difensore e la relativa comunicazione dalla casa circondariale) e vizi di motivazione su elementi del reato, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il decreto di citazione in appello del 3.2.2021 era stato notificato al precedente difensore benché, già il 16.7.2020, Labarile avesse nominato un nuovo difensore (avv. D'Incecco) e la Casa Circondariale avesse comunicato la nomina alla Corte d'Appello. Per tale difetto di notifica è stata dichiarata la nullità assoluta del giudizio di appello e della sentenza di conferma ai sensi degli artt.178, co.1, lett. c) e 179, co.1, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. La Corte non ha quindi deciso sui restanti motivi, essendo risolto il processo per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; nella decisione di Cassazione la questione sostanziale del reato non è stata esaminata perché il ricorso è stato accolto per nullità procedurale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni per cassazione che consente di dedurre la violazione di norme processuali; qui è stata utilizzata per denunciare la nullità della notifica del decreto di citazione in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente di dedurre vizio di motivazione; era invocata per questioni relative all'elemento oggettivo del reato e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, ma la Corte non è entrata nel merito dopo aver accertato la nullità processuale.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che elenca cause di nullità degli atti processuali; la Corte l'ha applicata per ritenere assoluta la nullità derivante dalla notifica al difensore revocato nonostante la tempestiva nomina del nuovo difensore.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze della nullità degli atti; la Corte l'ha invocata per dichiarare la nullità del giudizio d'appello e della sentenza conseguente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni scritte) alla Corte di Cassazione; qui il procedimento è stato trattato ex art. 23 co.8 con conclusioni scritte delle parti.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello deve essere effettuata al difensore correttamente nominato e risultante dagli atti: se il difensore precedente è stato revocato e la nomina del nuovo difensore è stata comunicata all'organo giudicante, la successiva notificazione al difensore revocato determina nullità assoluta degli atti processuali interessati.
  • La declaratoria di nullità assoluta del giudizio d'appello comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio; in tali casi la Corte di legittimità non affronta i motivi sostanziali residui (es. tenuità del fatto, attenuanti) fintantoché permane la nullità procedurale.
  • In situazioni simili la parte interessata (difesa) può ottenere l'annullamento del processo e la ripetizione del giudizio se prova la tempestiva nomina del nuovo difensore e la comunicazione di tale nomina all'autorità giudiziaria o alla struttura detentiva competente prima della notifica del provvedimento.
  • Per evitare il vizio è fondamentale che le istituzioni (casa circondariale, uffici giudiziari) e le parti verifichino e registrino correttamente la figura del difensore di riferimento prima di effettuare notifiche processuali decisive.
  • Quando la nullità pone fine all'istruttoria d'appello, il giudice di legittimità rimanda la controversia ad altro ufficio giudiziario anche per ragioni di terzietà o di organizzazione processuale, come nel rinvio alla Corte d'Appello di Perugia nel caso esaminato.

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