Cassazione Civile, Ordinanza n. 17861/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 relativamente al reddito prodotto nel 2009 da una professionista iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa Nazionale Forense, per la quale era stata negata l'insorgenza dell'obbligo contributivo per mancato raggiungimento del reddito utile. In appello l'INPS era rimasto soccombente perché la corte territoriale aveva ritenuto prescritto il credito, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2010, data ordinaria di scadenza del saldo contributivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di pagamento e quindi di decorrenza della prescrizione fosse differito al 6 luglio 2010 per effetto della disciplina di proroga prevista per i contribuenti interessati dagli studi di settore; la controparte non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta in diritto la censura dell'INPS, affermando che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento e che, nel caso concreto, la scadenza era stata differita al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La Corte lo richiama nel motivo di ricorso, ma precisa che, per i contributi, la prescrizione decorre non dalla mera produzione del reddito né dalla dichiarazione fiscale, bensì dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
art. 2941 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente nel motivo, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione specifica nel testo.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
È la base normativa dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata, rilevante per i professionisti privi di cassa di categoria.
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
La norma collega il versamento dei contributi previdenziali ai medesimi termini previsti per i pagamenti fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
È richiamato nel motivo quale disciplina dei termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
La Corte attribuisce rilievo alla proroga del termine al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore; la finestra successiva con maggiorazione non incide sul termine di decorrenza della prescrizione, perché presuppone che il debito sia già scaduto.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Viene richiamato come criterio testuale per individuare il dies a quo della prescrizione dei contributi obbligatori: la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo doveva essere pagato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito contributivo.
- Quando una proroga normativa differisce il termine di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione, il dies a quo della prescrizione contributiva si sposta al nuovo termine di scadenza così prorogato.
- La previsione di un ulteriore termine con maggiorazione per il pagamento tardivo non incide sul momento iniziale della prescrizione, perché presuppone l'avvenuta scadenza del debito al termine originario/prorogato senza maggiorazione.
- Ai fini dell'applicazione della proroga dei termini di versamento prevista per i soggetti interessati dagli studi di settore, rileva il tipo di attività economica esercitata e non soltanto l'effettivo assoggettamento fiscale a quello specifico regime.
- In sede di legittimità, la censura che individui erroneamente il dies a quo della prescrizione può condurre a cassazione con rinvio quando la decisione di merito abbia applicato un termine di decorrenza non conforme alla disciplina vigente.
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