Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 476/2026 - Brescia, Sezione 2

per l''annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento, comunicato il -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, ha provveduto alla revoca totale del contributo concesso con decreto n. -OMISSIS- all’impresa Società Agricola -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. s.s.; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.

Giustizia amministrativa202500220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca totale di un contributo di € 23.111,56 concesso per un investimento assistito da finanziamento agevolato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la revoca totale del contributo concesso per l’acquisto di un pivot di fertirrigazione. L’Amministrazione aveva ritenuto che l’investimento fosse stato avviato prima della domanda di accesso al contributo, poiché una fattura del 6 luglio 2022, accompagnata da un pagamento parziale, precedeva la domanda dell’8 agosto 2022. La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dell’art. 12 del d.m. 25 gennaio 2016 n. 97336, sostenendo che la disposizione consente una revoca totale o parziale e impone quindi una valutazione specifica e proporzionata della misura da adottare. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione sulla scelta della revoca integrale anziché della rideterminazione del contributo mediante stralcio della sola fattura contestata, nonché l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, con cui aveva chiarito che la fattura riguardava un impianto di ventilazione accessorio ed estraneo al programma di investimento finanziato e che la sua indicazione era frutto di errore materiale. Il Ministero e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, hanno sostenuto che la fattura anteriore dimostrasse l’avvio anticipato dell’investimento, che il provvedimento fosse vincolato e adeguatamente motivato e che il principio di unitarietà dell’investimento impedisse una revoca parziale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il criterio della natura della situazione soggettiva: appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia sull’inadempimento di obblighi derivanti dalla concessione del contributo, mentre appartiene alla giurisdizione amministrativa quella concernente vizi della fase procedimentale o l’annullamento e la revoca del beneficio per carenza dei presupposti originari, vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che la fattura anteriore riguardasse un elemento accessorio dell’investimento, di importo sensibilmente inferiore e ulteriore rispetto al nucleo essenziale dell’intervento finanziato. La corrispondenza tra l’importo dell’investimento richiesto e le fatture successive alla domanda ha confermato che l’investimento principale era stato realizzato a valle della domanda e grazie al contributo. L’elemento accessorio acquistato anteriormente non aveva avuto rilevanza causale nella concessione dell’agevolazione e non aveva compromesso la funzione incentivante della misura. Poiché l’art. 12 del d.m. n. 97336/2016 contempla sia la revoca totale sia quella parziale, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente quale misura fosse proporzionata. La revoca integrale è stata ritenuta sproporzionata e illegittima nella parte eccedente lo stralcio della fattura contestata. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla revoca totale, con obbligo per l’Amministrazione di esigere esclusivamente la restituzione della quota di contributo riferibile alla fattura anteriore e di procedere al conseguente ricalcolo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.m. 25 gennaio 2016 n. 97336

    il contributo possa essere revocato, in tutto o in parte, qualora venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5

    La disposizione richiede che gli investimenti siano avviati dopo la domanda di accesso e, prevedendo sia la revoca totale sia quella parziale, impone all’Amministrazione di valutare concretamente la misura proporzionata alla violazione accertata.

  • art. 4 d.m. 25 gennaio 2016 n. 97336

    La concessione del contributo è destinata a coprire gli investimenti disciplinati dall’art. 5 del decreto.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per il deposito delle memorie in vista dell’udienza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla concessione o revoca di contributi pubblici, la giurisdizione si determina in base alla situazione soggettiva azionata: spetta al giudice ordinario quando si contesta l’inadempimento di obblighi successivi alla concessione, mentre spetta al giudice amministrativo quando la revoca è fondata sulla carenza dei presupposti originari, su vizi di legittimità o sul contrasto con il pubblico interesse.
  • Quando la disciplina di un contributo prevede alternativamente la revoca totale o parziale, l’Amministrazione non può applicare automaticamente la revoca integrale, ma deve valutare concretamente quale misura sia adeguata e proporzionata alla violazione accertata.
  • L’acquisto anteriore alla domanda di accesso non giustifica necessariamente la revoca totale del contributo se riguarda un elemento meramente accessorio, estraneo al nucleo essenziale dell’investimento finanziato, e non compromette la funzione incentivante dell’agevolazione.
  • Qualora l’investimento principale sia stato realizzato dopo la domanda e l’elemento acquistato anteriormente sia autonomamente scorporabile, l’Amministrazione deve preferire, ove coerente con la disciplina applicabile, lo stralcio della spesa non ammissibile e il ricalcolo del contributo, anziché la revoca integrale.
  • La revoca totale è sproporzionata quando incide anche sulla parte dell’investimento effettivamente realizzata dopo la domanda e causalmente incentivata dal contributo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.