Sentenza n. 618/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del foglio di via obbligatorio (FVO) emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro, in data 22.03.2021, -OMISSIS- e notificato in data 02.04.2021 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro, recante il divieto di fare ritorno in determinati comuni per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio, adottato dopo essere stato fermato e controllato in una zona di spaccio insieme a un soggetto gravato da precedenti di polizia, dichiarando di essersi recato sul posto per acquistare stupefacenti per uso personale. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in relazione agli artt. 24, 97 e 113 Cost.; violazione dell’art. 2 d.lgs. 159/2011 e nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 per la mancata indicazione dell’ordine di rimpatrio nel comune di residenza; violazione dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell’art. 21-octies l. 241/1990 per l’inconferenza dei precedenti di polizia, l’insufficiente motivazione del giudizio di pericolosità e l’omessa considerazione dell’attività lavorativa; violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, deducendo l’eccessiva vaghezza delle previsioni normative incidenti sulla libertà di circolazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento perché il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione con funzione cautelare e urgenza in re ipsa, diretta a fronteggiare un pericolo attuale e grave per la pubblica sicurezza; la compressione del contraddittorio è inoltre bilanciata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto. Ha escluso che la mancata indicazione dell’obbligo di rientro nel comune di residenza comporti l’illegittimità o la nullità dell’atto: il divieto di ritorno nel territorio indicato era chiaramente individuabile e l’assenza dell’ulteriore prescrizione risultava più favorevole al destinatario, non lesiva. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sulla base dei precedenti di polizia in materia di stupefacenti, furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, dell’avviso orale di pubblica sicurezza, della precedente applicazione di un divieto di ritorno e del recente controllo in una zona di spaccio insieme a un soggetto con precedenti; l’amministrazione aveva inoltre considerato l’assenza di residenza, interessi lavorativi o validi motivi leciti di permanenza nel comune. Il giudice ha ribadito i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche, circoscritto alla verifica piena dei fatti e della correttezza, ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità del percorso valutativo, senza sostituire proprie valutazioni a quelle dell’autorità. Ha infine escluso la violazione dell’art. 2 Protocollo n. 4 CEDU, ritenendo sufficientemente precisa la fattispecie dell’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, che individua sia il comportamento rilevante sia le categorie di reati e impone la prova mediante precisi elementi di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, ed è stato revocato il gratuito patrocinio precedentemente ammesso.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La misura richiede l’inquadramento del destinatario nella categoria soggettiva prevista dalla norma, la dedizione alla commissione di reati e la riferibilità delle condotte a beni giuridici specificamente individuati, sulla base di elementi di fatto precisi e concreti.
art. 2 d.lgs. 159/2011
pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale
Il foglio di via obbligatorio presuppone la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza del soggetto fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per il foglio di via obbligatorio, data la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa della misura.
art. 21-septies l. 241/1990
La mancata indicazione dell’ordine di rientro nel comune di residenza non determina la nullità quando l’oggetto essenziale del provvedimento, costituito dal divieto di ritorno nel territorio indicato, è esistente e chiaramente individuabile.
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
La limitazione della libertà di circolazione è compatibile con il parametro convenzionale quando la base normativa individua con sufficiente precisione i comportamenti e i beni giuridici rilevanti e richiede elementi di fatto concreti.
art. 21-octies l. 241/1990
Il giudizio sulla legittimità della misura richiede una motivazione adeguata sui presupposti fattuali e sulla pericolosità; nel caso concreto tali elementi sono stati ritenuti presenti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, poiché la misura di prevenzione personale è caratterizzata da funzione cautelare e urgenza in re ipsa, dirette a fronteggiare un pericolo attuale e grave per la pubblica sicurezza; la tutela partecipativa è compensata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto.
- L’adozione del foglio di via obbligatorio richiede la verifica congiunta dell’appartenenza del destinatario a una delle categorie soggettive previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, della sua pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.
- Il giudizio di pericolosità deve essere fondato su elementi di fatto specifici e concreti e deve considerare sia il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni protetti dalla legge.
- La mancata indicazione, nel foglio di via obbligatorio, dell’ordine di rientro nel comune di residenza non determina necessariamente l’illegittimità o la nullità dell’atto quando il divieto di ritorno nel territorio indicato è chiaramente individuabile e l’omissione produce un effetto più favorevole al destinatario.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche di pericolosità è circoscritto alla verifica dei fatti e della correttezza, ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità del percorso valutativo, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- La fattispecie dell’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 presenta un sufficiente grado di precisione ai fini della limitazione della libertà di circolazione, poiché individua il comportamento rilevante, le categorie di reati offensive dei beni protetti e la necessità di fondare il giudizio su precisi elementi di fatto.
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