Sentenza del 02/12/2021 n. 5539 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Elementi della cartella di pagamento e diritto di difesa - Conoscenza del presupposto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento basata su sentenza passata in giudicato: si discute se la cartella debba contenere una motivazione specifica circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo e se la mancata motivazione possa ledere il diritto di difesa e la conoscenza del presupposto impositivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento derivante da sentenza ormai passata in giudicato non necessita di una motivazione specifica: il contribuente è già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in virtù del giudicato tributario, pertanto è sufficiente il richiamo alla sentenza. Si fa riferimento alla disciplina (d.P.R. 600/73, art. 25) e alla consolidata giurisprudenza (Cass. n. 26671/2009) che avallano tale principio.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 25
Applicato nel senso che, quando la cartella trae origine da una sentenza passata in giudicato, non è richiesta una motivazione aggiuntiva nella cartella stessa: il richiamo al giudicato è sufficiente per la conoscenza del presupposto impositivo.
Cassazione, sent. n. 26671/2009
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui il giudicato rende noto al contribuente fatti e ragioni giuridiche del credito, escludendo l'obbligo di motivazione ulteriore nella cartella di pagamento.
Massime di principio
- Se la cartella è esecutiva in virtù di una sentenza passata in giudicato, il necessario 'contenuto informativo' può essere limitato al richiamo al giudicato, perché il contribuente è già edotto delle ragioni del credito.
- Il contribuente deve comunque verificare che la sentenza sia effettivamente passata in giudicato, che riguardi il medesimo importo e soggetto e che sia accessibile; l'assenza di motivazione nella cartella non vale a sua insaputa se il giudicato non è effettivamente conoscibile.
- Rimangono ammissibili azioni o eccezioni dirette a contestare vizi formali o sostanziali non sanati dal giudicato (es. nullità della notifica, errori materiali nella esecuzione, falsità documentale, incompetenza del giudice che ha pronunciato il giudicato), nei limiti e secondo le forme previste dalla legge.
- È buona prassi, in presenza di cartella che richiama un giudicato, chiedere copia della sentenza e verificare la corrispondenza tra quanto richiesto nella cartella e l'effettivo contenuto e provvedimenti della sentenza.
- Nel contesto operativo, il richiamo al giudicato semplifica l'attività dell'ente impositore ma non elimina il diritto del contribuente a difendersi rispetto a profili estranei al contenuto del giudicato o a vizi procedurali nell'azione esecutiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1444 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 5504 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →