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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 5539 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Elementi della cartella di pagamento e diritto di difesa - Conoscenza del presupposto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento basata su sentenza passata in giudicato: si discute se la cartella debba contenere una motivazione specifica circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo e se la mancata motivazione possa ledere il diritto di difesa e la conoscenza del presupposto impositivo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento derivante da sentenza ormai passata in giudicato non necessita di una motivazione specifica: il contribuente è già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in virtù del giudicato tributario, pertanto è sufficiente il richiamo alla sentenza. Si fa riferimento alla disciplina (d.P.R. 600/73, art. 25) e alla consolidata giurisprudenza (Cass. n. 26671/2009) che avallano tale principio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 25

    Applicato nel senso che, quando la cartella trae origine da una sentenza passata in giudicato, non è richiesta una motivazione aggiuntiva nella cartella stessa: il richiamo al giudicato è sufficiente per la conoscenza del presupposto impositivo.

  • Cassazione, sent. n. 26671/2009

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui il giudicato rende noto al contribuente fatti e ragioni giuridiche del credito, escludendo l'obbligo di motivazione ulteriore nella cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Se la cartella è esecutiva in virtù di una sentenza passata in giudicato, il necessario 'contenuto informativo' può essere limitato al richiamo al giudicato, perché il contribuente è già edotto delle ragioni del credito.
  • Il contribuente deve comunque verificare che la sentenza sia effettivamente passata in giudicato, che riguardi il medesimo importo e soggetto e che sia accessibile; l'assenza di motivazione nella cartella non vale a sua insaputa se il giudicato non è effettivamente conoscibile.
  • Rimangono ammissibili azioni o eccezioni dirette a contestare vizi formali o sostanziali non sanati dal giudicato (es. nullità della notifica, errori materiali nella esecuzione, falsità documentale, incompetenza del giudice che ha pronunciato il giudicato), nei limiti e secondo le forme previste dalla legge.
  • È buona prassi, in presenza di cartella che richiama un giudicato, chiedere copia della sentenza e verificare la corrispondenza tra quanto richiesto nella cartella e l'effettivo contenuto e provvedimenti della sentenza.
  • Nel contesto operativo, il richiamo al giudicato semplifica l'attività dell'ente impositore ma non elimina il diritto del contribuente a difendersi rispetto a profili estranei al contenuto del giudicato o a vizi procedurali nell'azione esecutiva.

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