Cassazione Penale, Sentenza n. 8638/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della decisione di estradizione sostenendo che il mandato di cattura internazionale si fondava su un titolo interno illegittimo, emesso in violazione dei diritti di difesa. In particolare si censura che il provvedimento cautelare del 3 marzo 2022 aveva disposto la cattura per condurre l'indagato in udienza del 6 aprile 2022 "per dichiararsi colpevole", misura che secondo il ricorrente costringerebbe l'imputato a partecipare al processo e ad ammettere responsabilità, violando principi fondamentali dell'ordinamento e norme sul contraddittorio e sulla notifica degli atti (si deduce anche la mancata notifica nonostante l'indicazione della residenza in Italia e la violazione dell'art. 705, comma 2, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza della Corte d'appello di Bologna e rinviando la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che, se letta letteralmente, l'indicazione che la presenza fosse richiesta per "dichiararsi colpevole" integrerebbe una inaccettabile violazione dei diritti di difesa; ha osservato che la Corte di appello aveva fatto un'interpretazione favorevole ma non sufficientemente fondata su elementi certi e documentali e che occorreva verificare la sequenza procedimentale, la corretta interpretazione delle norme che regolano la traduzione dell'indagato in udienza e l'eventuale infelice traduzione del provvedimento estero. Per questi motivi si è disposta l'annullamento con rinvio per approfondire tali profili.
Norme richiamate
Accordo bilaterale Italia - Bosnia ed Erzegovina e legge di ratifica n. 10 del 17 gennaio 2019
legge n. 10 del 17 gennaio 2019
L'accordo amplia e facilita l'estradizione tra i due Stati ma non esime il giudice italiano dal verificare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali dell'interessato
Convenzione europea di estradizione del 1957
Quadro internazionale di riferimento che si integra con l'accordo bilaterale; implica rispetto dei diritti e delle garanzie
Art. 347 c.p. (indicazione di reato contestato)
art. 347, comma 2 (menzionato nella documentazione)
Norma penale estera richiamata per qualificare il reato di falsificazione/possesso di documenti di viaggio falsi; la Corte ha riconosciuto la sussistenza della doppia incriminazione come presupposto formale per l'estradizione
Art. 705, comma 2, c.p.p. (richiamato dal ricorrente)
art. 705, comma 2, lett. a), c.p.p. (citato dal ricorrente come norma violata)
Secondo il ricorrente la mancata osservanza delle regole sulla notifica e sulla partecipazione dell'imputato in udienza osterebbe alla consegna; la Corte ha ritenuto necessario verificare concretamente se tali garanzie siano state rispettate
Art. 203 disp. att. c.p.p.
art. 203 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento di annullamento e rinvio
Massime di principio
- La ratifica di accordi bilaterali o la presenza di convenzioni internazionali non sollevano il giudice nazionale dall'obbligo di verificare che i provvedimenti esteri e i titoli interni posti a base della richiesta rispettino i diritti fondamentali dell'interessato.
- Espressioni ambigue o letterali contenute in un provvedimento estero che possano implicare privazioni della libertà o forzature del diritto di difesa (es. richiesta di traduzione "per dichiararsi colpevole") richiedono chiarimenti documentali e non possono essere interpretate favorevolmente senza adeguata prova.
- La sussistenza della doppia incriminazione è condizione necessaria ma non sufficiente: il giudice deve anche accertare la regolarità formale e sostanziale del procedimento estero, compresi gli eventuali tentativi di notifica e le garanzie processuali offerte all'imputato.
- Se vi sono dubbi sulla sequenza procedimentale o sulla correttezza formale del titolo estradizionale, il rimedio è l'approfondimento istruttorio o il rinvio, non l'accoglimento automatico della domanda di estradizione.
- La mancata notificazione all'indagato, specie se questi ha indicato la propria residenza, può costituire profilo ostativo alla consegna se impedisce l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →