Sentenza n. 4369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dai benefici del contributo integrativo e del posto alloggio per l’anno accademico 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ente per diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, erroneità, illogicità e carenza di motivazione nella valutazione del titolo accademico russo e nell’applicazione della disciplina sul diritto allo studio, della Convenzione di Lisbona e della lex specialis. Sosteneva che il titolo estero denominato “Diplom” fosse equivalente a una laurea italiana di primo livello e che la valutazione dell’Università dovesse prevalere su quella del CIMEA. Con il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione del provvedimento di esclusione e decadenza, nonché la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. La studentessa era stata esclusa perché già in possesso di un titolo russo quinquennale, qualificato dal CIMEA e dalla Dichiarazione di Valore consolare come titolo di secondo livello, mentre il beneficio era richiesto per un corso italiano di laurea magistrale, anch’esso di secondo livello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto adeguatamente provato, sulla base dell’attestato di comparabilità del CIMEA e della Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato italiano a Mosca, che il titolo russo quinquennale fosse una laurea specialistica di secondo livello, idonea in Russia all’accesso agli studi post lauream e sostanzialmente corrispondente a una laurea magistrale italiana. L’esclusione era quindi conforme all’art. 3, comma 4, d.P.C.M. 9 aprile 2001 e agli artt. 4 e 9 del bando, che limitavano i benefici al primo conseguimento di ciascun livello di studi e precludevano l’ammissione a chi possedesse già un titolo estero o italiano di pari livello, anche non riconosciuto in Italia. Il giudice ha precisato che il CIMEA non esercita il riconoscimento formale del titolo, riservato alle Università, ma svolge una valutazione di comparabilità rientrante nelle proprie competenze; l’amministrazione poteva legittimamente basarsi su tale attestazione. La mancata richiesta di riconoscimento formale non rendeva il titolo irrilevante ai fini dell’ammissione ai benefici. La studentessa avrebbe potuto chiedere il riconoscimento e l’abbreviazione della carriera per completare in Italia il percorso di secondo livello, ottenendo eventualmente i benefici per gli anni residui, ma non poteva iniziare ex novo un ulteriore corso dello stesso livello chiedendo il finanziamento riservato al primo accesso. Il giudice ha inoltre ritenuto ragionevole la clausola del bando, in considerazione della limitatezza delle risorse e della necessità di evitare iscrizioni strumentali all’ottenimento dell’alloggio o del contributo. Quanto al secondo motivo, ha escluso il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie procedimentali: la studentessa era stata informata tramite il blocco dei pagamenti relativo alla verifica della carriera pregressa, mediante ticket recante la spiegazione dell’incongruenza, ed aveva potuto presentare osservazioni. L’elenco allegato alla determinazione di decadenza indicava inoltre individualmente la ragione dell’esclusione. L’onere motivazionale risultava pertanto assolto dall’insieme degli atti e delle comunicazioni intercorsi. Le spese del grado sono state compensate, anche in considerazione della natura della controversia e della parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.P.C.M. 9 aprile 2001
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai commi 1 e 2
I benefici per il diritto allo studio spettano, per ciascun livello universitario, al primo accesso dello studente a quel livello; non possono essere richiesti per un ulteriore corso dello stesso livello già conseguito in Italia o all’estero.
art. 34 Cost.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi
La disciplina dei benefici deve assicurare l’accesso agli studi superiori degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, compatibilmente con la limitatezza delle risorse disponibili.
art. 3 Cost.
Il limite del beneficio al primo conseguimento di ciascun livello è ritenuto coerente con i principi di equità ed eguaglianza, perché mira a distribuire le risorse tra un maggior numero di studenti.
art. 4 del Bando Diritto allo Studio a.a. 2022/2023
I benefici di cui al presente bando sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui sopra e pertanto non sono ammessi al concorso: gli studenti che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all’estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto al titolo che aspirano a conseguire
La clausola ha natura immediatamente escludente e preclude l’accesso ai benefici a chi possieda già un titolo universitario estero o italiano di livello pari a quello del corso frequentato.
art. 9 del Bando Diritto allo Studio a.a. 2022/2023
I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso
Il beneficio è limitato a un solo percorso per ciascun livello; lo studente con titolo estero deve dichiararlo e richiederne il riconoscimento, potendo ottenere il beneficio soltanto per gli anni residui necessari al conseguimento del titolo.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Nel caso concreto non risultano violati gli obblighi di motivazione e di comunicazione procedimentale, poiché l’interessata era stata informata dell’irregolarità, aveva potuto interloquire e la ragione dell’esclusione era indicata negli atti e nelle comunicazioni.
Articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea
Il CIMEA opera quale centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento e sui titoli, ed è qualificato a rilasciare attestazioni di comparabilità; tale attività non equivale al riconoscimento formale del titolo, riservato alle Università.
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea dell’11 aprile 1997
La comparabilità del titolo estero può essere valutata nell’ambito del sistema di riconoscimento previsto dalla Convenzione, senza confondere tale valutazione con il riconoscimento formale ai fini dell’ordinamento universitario italiano.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso ai benefici per il diritto allo studio, il principio del primo conseguimento opera per ciascun livello universitario: chi possiede già un titolo italiano o estero di livello equivalente non può ottenere nuovamente borsa di studio o alloggio per iniziare ex novo un altro corso dello stesso livello.
- Un titolo accademico estero può essere considerato ai fini dell’esclusione dai benefici anche se non è stato formalmente riconosciuto in Italia, quando la disciplina del bando attribuisce rilevanza al possesso del titolo e la sua comparabilità di livello risulta da attestazioni ufficiali.
- Il CIMEA è competente a fornire attestazioni informative e di comparabilità dei titoli esteri, mentre il riconoscimento formale del titolo ai fini dell’accesso, della prosecuzione degli studi o del conseguimento di un titolo italiano spetta alle Università; l’utilizzo dell’attestazione CIMEA da parte dell’amministrazione non implica attribuzione al CIMEA del potere di riconoscimento formale.
- È ragionevole e coerente con gli artt. 3 e 34 Cost. una clausola del bando che limiti i benefici per il diritto allo studio al primo accesso a ciascun livello universitario, quando la limitazione è giustificata dalla scarsità delle risorse e dalla finalità di distribuirle tra il maggior numero possibile di studenti.
- L’obbligo di motivazione del provvedimento di esclusione o decadenza può essere assolto mediante la valutazione complessiva del provvedimento, degli elenchi allegati e delle comunicazioni istruttorie precedenti, purché l’interessato sia posto concretamente in condizione di conoscere l’irregolarità contestata e di presentare osservazioni.
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