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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte di registro - ipotecaria e catastale - Trasferimenti immobiliari - Conciliazione giudiziale - Base imponibile - Criterio tabellare - Si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto applicabile il criterio tabellare dell'articolo 52 della legge di registro anche ai trasferimenti non negoziali di diritti reali immobiliari, inclusi quelli realizzati mediante conciliazione giudiziale. Pertanto, la base imponibile può essere determinata secondo il valore catastale, secondo il meccanismo del prezzo-valore, anziché necessariamente sulla base del valore venale o del corrispettivo indicato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un trasferimento immobiliare realizzato mediante conciliazione giudiziale. Il ricorrente contestava l'applicazione del criterio tabellare previsto dall'articolo 52 della legge di registro, sostenendo verosimilmente che il meccanismo del prezzo-valore fosse riferibile ai soli trasferimenti negoziali. La decisione ha invece valorizzato un'interpretazione evolutiva dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005, anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2014.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005

    La regola del prezzo-valore è stata interpretata in senso evolutivo, estendendone l'applicazione anche a trasferimenti immobiliari non strettamente negoziali, purché producano il trasferimento di diritti reali immobiliari.

  • Articolo 52 del Testo unico dell'imposta di registro

    Il criterio tabellare, fondato sul valore catastale, può essere utilizzato per determinare la base imponibile anche nei trasferimenti realizzati in sede di conciliazione giudiziale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014

    Il principio affermato in materia di trasferimenti immobiliari realizzati nell'ambito di procedure esecutive è stato utilizzato come parametro interpretativo per estendere il criterio tabellare ai trasferimenti immobiliari di tipo non negoziale.

Massime di principio

  • Il criterio del prezzo-valore non deve essere necessariamente limitato ai contratti di compravendita ordinari, ma può applicarsi anche a trasferimenti immobiliari non negoziali che producano effetti traslativi di diritti reali.
  • La conciliazione giudiziale che trasferisce diritti reali immobiliari può beneficiare della determinazione della base imponibile secondo il valore catastale, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare non solo la forma dell'atto, ma soprattutto l'effetto sostanziale del trasferimento e la compatibilità con il meccanismo del prezzo-valore.
  • L'interpretazione evolutiva della normativa tributaria può estendere una disciplina agevolativa a fattispecie non espressamente menzionate, quando vi sia identità sostanziale dell'effetto economico e traslativo.
  • La possibilità di applicare il criterio catastale non elimina la necessità di rispettare gli eventuali requisiti formali e soggettivi previsti dalla normativa sul prezzo-valore.

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