Sentenza del 04/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte di registro - ipotecaria e catastale - Trasferimenti immobiliari - Conciliazione giudiziale - Base imponibile - Criterio tabellare - Si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto applicabile il criterio tabellare dell'articolo 52 della legge di registro anche ai trasferimenti non negoziali di diritti reali immobiliari, inclusi quelli realizzati mediante conciliazione giudiziale. Pertanto, la base imponibile può essere determinata secondo il valore catastale, secondo il meccanismo del prezzo-valore, anziché necessariamente sulla base del valore venale o del corrispettivo indicato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un trasferimento immobiliare realizzato mediante conciliazione giudiziale. Il ricorrente contestava l'applicazione del criterio tabellare previsto dall'articolo 52 della legge di registro, sostenendo verosimilmente che il meccanismo del prezzo-valore fosse riferibile ai soli trasferimenti negoziali. La decisione ha invece valorizzato un'interpretazione evolutiva dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005, anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2014.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005
La regola del prezzo-valore è stata interpretata in senso evolutivo, estendendone l'applicazione anche a trasferimenti immobiliari non strettamente negoziali, purché producano il trasferimento di diritti reali immobiliari.
Articolo 52 del Testo unico dell'imposta di registro
Il criterio tabellare, fondato sul valore catastale, può essere utilizzato per determinare la base imponibile anche nei trasferimenti realizzati in sede di conciliazione giudiziale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014
Il principio affermato in materia di trasferimenti immobiliari realizzati nell'ambito di procedure esecutive è stato utilizzato come parametro interpretativo per estendere il criterio tabellare ai trasferimenti immobiliari di tipo non negoziale.
Massime di principio
- Il criterio del prezzo-valore non deve essere necessariamente limitato ai contratti di compravendita ordinari, ma può applicarsi anche a trasferimenti immobiliari non negoziali che producano effetti traslativi di diritti reali.
- La conciliazione giudiziale che trasferisce diritti reali immobiliari può beneficiare della determinazione della base imponibile secondo il valore catastale, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo la forma dell'atto, ma soprattutto l'effetto sostanziale del trasferimento e la compatibilità con il meccanismo del prezzo-valore.
- L'interpretazione evolutiva della normativa tributaria può estendere una disciplina agevolativa a fattispecie non espressamente menzionate, quando vi sia identità sostanziale dell'effetto economico e traslativo.
- La possibilità di applicare il criterio catastale non elimina la necessità di rispettare gli eventuali requisiti formali e soggettivi previsti dalla normativa sul prezzo-valore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 4 gen 2016Sentenza del 04/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →